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Ordinanza

Ordinanza n. 1715/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione di avvenuta archiviazione della pratica prot P-NA/L/N/2024/231869 relativa alla domanda di ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 e 23 del Dlgs.vo n. 286/1998 presentata dalla ditta R.C.R. EDILIZIA S.R.L. in favore del Sig. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Napoli in data 24.03.2026 e notificato tramite pec al difensore nella medesima data, nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso siano comunque posti in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202603662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di archiviazione della pratica relativa alla domanda di ingresso per lavoro subordinato presentata da un'impresa in favore del cittadino straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione della Prefettura di Napoli del 24 marzo 2026 con cui è stata archiviata la pratica relativa alla domanda di ingresso per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 286/1998. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il nulla osta all'ingresso era stato rilasciato ai sensi dell'art. 23 del Testo unico immigrazione, che consente l'ingresso al di fuori delle quote soltanto ai soggetti che abbiano completato le attività di istruzione e formazione previste dalla norma e organizzate secondo i fabbisogni indicati dalle associazioni di categoria. Il ricorrente contestava l'archiviazione, deducendo anche vizi di partecipazione procedimentale; tuttavia, non ha prodotto elementi idonei a confutare l'assenza originaria dei requisiti normativamente richiesti, in particolare lo svolgimento di un corso di formazione valido ai fini dell'art. 23 TUI.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, in questa fase di delibazione sommaria, che non sussistessero i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'archiviazione. Il giudice ha considerato plausibile la legittimità dell'archiviazione, poiché fondata sull'assenza del necessario corso di formazione valido e sulla mancanza, da parte del ricorrente, di allegazioni volte a dimostrare il possesso originario del requisito. In tale prospettiva, le censure relative alla partecipazione procedimentale sono state ritenute prive di rilevanza cautelare, non potendo incidere sull'esito del procedimento in presenza dell'assenza del requisito sostanziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa della domanda di ingresso per lavoro subordinato.

  • art. 23 d.lgs. 286/1998

    “al di fuori delle quote”; “le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato…”

    L'ingresso al di fuori delle quote è subordinato al completamento delle attività di istruzione e formazione previste dalla norma; l'assenza di un corso di formazione valido giustifica, in sede cautelare, l'archiviazione della pratica.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • Nella procedura di ingresso al di fuori delle quote prevista dall'art. 23 d.lgs. 286/1998, il completamento di un corso di formazione valido costituisce requisito sostanziale necessario; la sua assenza può giustificare l'archiviazione della pratica.
  • In sede cautelare, quando dagli atti emerge l'assenza originaria di un requisito sostanziale necessario per il rilascio del nulla osta, la mancata dimostrazione del requisito da parte dell'interessato esclude, allo stato, il fumus boni iuris necessario per sospendere l'archiviazione.
  • La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale non assume rilievo cautelare quando, anche in caso di riedizione del procedimento, l'assenza di un requisito sostanziale necessario impedirebbe comunque il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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