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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14322/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge che il primo motivo mirava a far valere una causa di proscioglimento, deducendo una lacuna motivazionale sulla ritenuta presenza del ricorrente all'interno del perimetro condominiale e richiamando la propria incensuratezza, ma senza illustrare i presupposti concreti per l'applicazione della causa invocata; tale doglianza, peraltro, non risultava essere stata proposta in appello. Il secondo motivo riguardava invece il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma la Corte rileva che esso era già stato concesso in primo grado, sicché la censura era priva di oggetto o comunque manifestamente infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non dedotto in appello e comunque aspecifico, perché non corredato dall'indicazione dei presupposti della causa di proscioglimento invocata né della decisiva rilevanza della pretesa lacuna motivazionale; ha inoltre considerato manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la sospensione condizionale della pena era già stata accordata in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo in via implicita come causa di proscioglimento invocata dal ricorrente; la Corte rileva che i relativi presupposti non erano stati specificamente illustrati.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena era già stata concessa in primo grado, rendendo infondata la doglianza sul punto.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso deriva, in sostanza, dalla novità e aspecificità del primo motivo e dalla manifesta infondatezza del secondo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160

    Richiamata per il principio di specificità del motivo di ricorso e per l'esigenza di allegare i presupposti fattuali e giuridici della causa di proscioglimento invocata.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca una questione non dedotta in appello, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti.
  • Il motivo è aspecifico quando non espone in modo concreto i presupposti fattuali e giuridici della causa di proscioglimento invocata e non spiega perché la presunta lacuna motivazionale sarebbe decisiva.
  • La mera incensuratezza dell'imputato o un richiamo congetturale a circostanze di fatto non sono sufficienti, da sole, a fondare una causa di proscioglimento o a rendere decisiva una censura motivazionale.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesti un beneficio già riconosciuto in precedenza dalla sentenza di primo grado.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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