Sentenza n. 854/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 2745/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 4244/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 24.10.2024, NOTIFICATA IL 08.11.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI DI EURO 1.170,79
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 1.170,79 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2745/2024, passata in giudicato, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere euro 1.170,79 a titolo di retribuzione professionale docenti. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, in linea capitale e per interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina immediata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito e ha dato esecuzione alla pronuncia civile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo intervenuta in corso di causa l'ottemperanza alla sentenza civile azionata. Non è stata quindi adottata una misura esecutiva ulteriore né è stata nominata un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo durante il giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari. La quantificazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'adempimento intervenuto in corso di causa ha determinato la cessazione della materia del contendere.
D.M. 55/2014
I parametri sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione spontanea del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria l'adozione di misure esecutive da parte del giudice.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento.
- La sopravvenuta ottemperanza nel corso del giudizio esclude la necessità di nominare un commissario ad acta richiesto per l'ipotesi di ulteriore inerzia amministrativa.
- La liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari quando l'attività difensiva presenti obiettiva semplicità e marcata serialità, anche in considerazione dell'esito di cessazione della materia del contendere.
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