Cassazione Penale, Sentenza n. 23747/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori di Callipari hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione per il riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di illecita cessione di ingente quantità di stupefacente. Il motivo unico denunciato (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) censurava l'inosservanza degli artt. 274 e 310, comma 1, cod. proc. pen., per non aver il Tribunale distrettuale adeguatamente confrontato e confutato la motivazione del giudice di primo grado che aveva rigettato la richiesta cautelare ritenendo irrilevante il pericolo di reiterazione sia per l'avvenuta disarticolazione del sodalizio sia per il significativo intervallo temporale tra i fatti e l'istanza cautelare. I difensori sostenevano che il Tribunale si fosse limitato ad applicare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza valutare la non attualità del pericolo e senza una prognosi concreta e attuale di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo, rilevando che il Tribunale distrettuale ha svolto un accurato esame sia del profilo indiziario sia del profilo cautelare, valutando e rigettando le argomentazioni del giudice di primo grado. Il Tribunale d'appello ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto e attuale pericolo di reiterazione, valorizzando i recenti e specifici precedenti penali e giudiziari dell'indagato. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale non ha fatto ricorso alle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, in quanto non applicabili nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Regola il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione come esigenze cautelari; la Corte ricorda che l'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, non l'imminenza di specifiche occasioni.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede presunzioni circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti; la Corte ha osservato che tale presunzione non è stata invece utilizzata dal Tribunale distrettuale nel caso concreto, in quanto non pertinente rispetto alla fattispecie valutata.
art. 310, comma 1, cod. proc. pen.
Impegna il giudice dell'appello a motivare il proprio convincimento rispetto alle decisioni del primo grado; la Corte ha ritenuto che il Tribunale distrettuale abbia adempiuto a tale obbligo con un esame critico e dettagliato della decisione del GIP.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Delinea il vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione del Tribunale d'appello è risultata esaustiva e adeguata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regole di sintesi del motivo in cassazione; il ricorso è stato redatto secondo il disposto e articolato in un unico motivo sintetico conforme.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e successive proroghe
Norme che consentono il trattamento in udienza camerale con modalità telematiche o semplificate; la Corte ha trattato il procedimento in conformità a tali disposizioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha imposto il pagamento delle spese al ricorrente.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale esenzione da ammenda per inattività colposa; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudice dell'appello è tenuto a svolgere un esame motivato e autonomo sia del profilo indiziario sia del profilo cautelare; il mero richiamo a presunzioni non è sufficiente se il giudice non valuta i contenuti probatori.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274) richiede una prognosi concreta basata su fattori come modalità del reato, personalità dell'indagato, precedenti e contesto socio-ambientale; non è necessaria la dimostrazione di occasioni imminenti di recidiva.
- La distanza temporale tra il fatto e l'istanza cautelare non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione, ma impone una valutazione più approfondita della sussistenza di elementi prognostici.
- Le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, non devono essere applicate automaticamente e il loro uso dipende dall'effettiva pertinenza rispetto al delitto contestato e alla gravità indiziaria accertata.
- In cassazione il vizio di motivazione dedotto ai sensi dell'art. 606 c.p.p. richiede la dimostrazione che il giudice di appello non abbia compiuto una valutazione critica o abbia ignorato elementi decisivi; un'adeguata motivazione del giudice d'appello rende il ricorso infondato.
- Le inammissibilità dei ricorsi comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e ammenda) salvo che si dimostri assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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