Sentenza n. 685/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: - della deliberazione n. 31/ 13.01.2026, notificata il 16.01.2026, con la quale il Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG industria ha respinto il ricorso n. 752530045 in data 1.10.2025, proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento di rigetto dell’INPS sulla domanda di integrazione salariale; - del provvedimento n. 170090410771 del 16.09.2025 con il quale il Direttore dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Cagliari (INPS) ha previamente rigettato la domanda di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria - CIO) inoltrata dalla Spe Electronics per il periodo dal 28.07.2025 al 26.10.2025; - di ogni altro atto precedente e seguente, comunque connesso e/o presupposto, anche se non espressamente indicato, ma comunque richiamato negli atti impugnati in questa sede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria per mancanza di lavoro o commesse e deliberazione del Comitato amministratore che ha respinto il ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego della domanda di CIGO relativa al periodo dal 28 luglio 2025 al 26 ottobre 2025, motivata dalla temporanea contrazione delle commesse. La riduzione dell’attività sarebbe stata determinata dal ritardo della Regione Sardegna nell’approvazione del bilancio e nella pubblicazione di importanti gare pubbliche, nonché da una più generale congiuntura negativa del settore delle telecomunicazioni e dell’elettronica applicata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, sostenendo la sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità della crisi, anche alla luce delle gare alle quali aveva partecipato o che attendeva fossero bandite. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per falso presupposto, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Con il secondo motivo ha denunciato illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto assoluto di istruttoria, motivazione apparente e violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, lamentando che l’INPS non avrebbe considerato la relazione tecnica prodotta, la prospettata ripresa dell’attività e la natura temporanea della contrazione, limitata a tredici settimane.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha rigettati. Ha affermato che il requisito della non imputabilità richiesto per la CIGO deve essere inteso in senso oggettivo: la causa della crisi deve consistere in un fatto naturale o umano esterno, estraneo all’organizzazione e agli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale, quale caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto illecito del terzo. Non è sufficiente l’assenza di colpa soggettiva dell’imprenditore. La mancata pubblicazione tempestiva di un bando di gara pubblico, anche quando dipenda dal ritardo della stazione appaltante e l’impresa nutra una legittima aspettativa di aggiudicazione, riguarda i rapporti dell’impresa con i propri committenti e rientra nell’ordinario rischio d’impresa; non può quindi essere trasferita sulla collettività mediante la CIGO. La relazione tecnica e le gare indicate dalla società potevano astrattamente dimostrare la transitorietà della crisi, ma confermavano che essa dipendeva dalla mancata stipulazione di contratti pubblici relativi a gare in corso o non ancora bandite. Anche le generiche contrazioni del mercato non sono state provate come eventi riconducibili a forza maggiore o caso fortuito. Il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’INPS, che aveva chiarito l’assenza del requisito oggettivo della non imputabilità, senza ravvisare difetto di istruttoria o motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 148/2015
Ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 148 del 2015, il presupposto per ottenere il sostegno pubblico richiesto è, tra gli altri, quello della non imputabilità all’impresa della situazione aziendale che ha determinato la richiesta.
La CIGO presuppone che la situazione aziendale sia non imputabile all’impresa in senso oggettivo; la causa deve essere estranea all’organizzazione e agli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale.
art. 1, commi 2 e 3, D.M. 95442/2016
I requisiti di transitorietà e non imputabilità della situazione aziendale devono essere verificati ai fini dell’ammissione alla CIGO.
art. 47 d.P.R. 445/2000
La relazione tecnica prodotta dalla società era stata presentata con valore di dichiarazione sostitutiva; il giudice ha comunque ritenuto che il suo contenuto non dimostrasse la non imputabilità della crisi.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e proporzionalità non consente di superare l’assenza del requisito sostanziale della non imputabilità.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, la non imputabilità della situazione aziendale deve essere intesa in senso oggettivo: la causa della contrazione o sospensione dell’attività deve essere estranea all’organizzazione dell’impresa e agli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale, oltre che non volontaria e non riconducibile a imperizia o negligenza del datore di lavoro.
- La temporaneità della crisi aziendale non è sufficiente per l’ammissione alla CIGO se la contrazione dell’attività deriva dalla mancata pubblicazione di bandi, dal ritardo nella stipulazione di contratti o dalla mancata acquisizione di commesse da parte di committenti pubblici o privati, trattandosi di vicende riconducibili all’ordinario rischio d’impresa.
- Il ritardo della stazione appaltante nella pubblicazione di una gara pubblica non costituisce, di per sé, forza maggiore, caso fortuito o factum principis idoneo a integrare la non imputabilità richiesta per la CIGO, anche quando l’impresa abbia una legittima aspettativa di aggiudicarsi la gara.
- La CIGO non può essere utilizzata per socializzare il rischio economico derivante dalla mancata o ritardata acquisizione di contratti pubblici; le eventuali pretese dell’appaltatore nei confronti del committente devono essere fatte valere, ove ne ricorrano i presupposti, secondo gli ordinari rimedi risarcitori o di responsabilità contrattuale e precontrattuale.
- La motivazione del diniego della CIGO è sufficiente quando individua chiaramente l’assenza della non imputabilità, collegando la riduzione delle commesse alle ordinarie relazioni dell’impresa con i committenti; non è necessario confutare analiticamente ogni elemento prodotto se tale elemento conferma la riconducibilità della crisi alla mancata acquisizione di commesse.
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