Cassazione Penale, Sentenza n. 25130/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per attività di gioco/scommesse illecite (art. 4 L. 401/1989) sostenendo, in sintesi: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte d'appello nel valutare la prova; 2) eccessiva affidamento sulle dichiarazioni di coimputati (in particolare Contaldo) senza considerare riscontri negativi e documentali che indicavano l'uso di piattaforme lecite; 3) mancata considerazione della occasionalità o marginalità dei contributi forniti da taluni imputati, non idonei a configurare una partecipazione stabile e necessaria al sodalizio; 4) errore nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità e nella determinazione del trattamento sanzionatorio; 5) per Airò, omissione di valutazione del giudicato cautelare e delle prove documentali che lo avrebbero qualificato come agente di un bookmaker autorizzato; 6) per Mariniello, omissione dell'esame di intercettazioni che avrebbero dimostrato finalità non illecite (es. favorire lavoro al figlio) e mancanza di prove dell'installazione/uso di piattaforme illegali.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati per vizio di motivazione e omissione di esame di censure specifiche e decisive (art. 606 c.p.p., lett. e). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per il rinnovato esame dei motivi di appello con valutazione puntuale degli elementi documentali e delle intercettazioni indicati dalle difese. I motivi dipendenti sono stati assorbiti. Per l'eccezione di prescrizione relativa al capo B) sollevata da Airò, la Corte ha ritenuto che la deduzione non fosse formulata con la necessaria specificità e dunque non ha accolto tale doglianza in questa sede.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Rilevata la necessità che la partecipazione all'associazione sia provata con riferimento a contributi effettivi, volontari, consapevoli e causalmente rilevanti; il mero ruolo o rapporto ambientale non è sufficiente per automatica responsabilità per i reati-fine.
art. 4 I. 401/1989
Non può essere automaticamente affermata la responsabilità per i reati previsti dalla legge 401/1989 basandosi solo sulla contestata appartenenza all'organizzazione; occorre prova specifica dell'organizzazione/gestione o dell'effettiva partecipazione all'attività illecita.
art. 125 cod. proc. pen.
Riferito in ordine ai limiti e alle modalità dell'appello e all'onere del giudice d'appello di confrontarsi con le censure specifiche proposte in appello.
art. 192 cod. proc. pen.
Rilevanza nella valutazione della prova; il giudice deve motivare in modo puntuale l'apprezzamento degli elementi probatori e il loro rapporto con le censure difensive.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato rispetto alla valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il giudice deve dare adeguata motivazione se ritiene di escluderla.
art. 133 cod. pen.
Rilevante per la determinazione della pena e per la necessità di esaminare eventuali circostanze attenuanti e il ruolo marginale del singolo imputato.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato relativamente ai parametri di valutazione delle circostanze attenuanti e alla necessità di motivazione rispetto alla loro concessione o diniego.
art. 177 cod. proc. pen.
Evocato in relazione ai limiti della motivazione quando la sentenza riproduce semplicemente l'ordinanza cautelare senza autonoma valutazione, con implicazioni sul valore del "giudicato cautelare".
art. 187 cod. proc. pen.
Menòne come norma richiamata nel ragionamento processuale rispetto all'apprezzamento della prova, laddove citata dai ricorrenti come parametro procedurale.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e rispondere in modo puntuale a censure specifiche e decisive sollevate in appello; l'omissione comporta vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per i reati associativi non è sufficiente la mera partecipazione alla struttura: occorre provare un contributo effettivo, volontario, consapevole e causalmente rilevante all'attuazione dei singoli reati-fine.
- Le dichiarazioni di coimputati richiedono valutazione cauta e, se sono decisive, devono essere corroborate o il giudice deve spiegare perché le ritiene attendibili nonostante riscontri contrari.
- Elementi che indicano carattere occasionale, marginale o temporaneamente limitato di un apporto possono incidere significativamente sulla sussistenza della fattispecie associativa e impongono al giudice una motivazione più approfondita.
- Le eccezioni processuali rilevanti (es. prescrizione) devono essere proposte con specificità per essere prese in considerazione; il mancato dettaglio può comportare il rigetto della deduzione.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e delle cause di non punibilità (es. particolare tenuità) richiede motivazione adeguata e non apparente; il loro diniego deve essere giustificato rispetto ai dati probatori.
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