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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25130/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per attività di gioco/scommesse illecite (art. 4 L. 401/1989) sostenendo, in sintesi: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte d'appello nel valutare la prova; 2) eccessiva affidamento sulle dichiarazioni di coimputati (in particolare Contaldo) senza considerare riscontri negativi e documentali che indicavano l'uso di piattaforme lecite; 3) mancata considerazione della occasionalità o marginalità dei contributi forniti da taluni imputati, non idonei a configurare una partecipazione stabile e necessaria al sodalizio; 4) errore nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità e nella determinazione del trattamento sanzionatorio; 5) per Airò, omissione di valutazione del giudicato cautelare e delle prove documentali che lo avrebbero qualificato come agente di un bookmaker autorizzato; 6) per Mariniello, omissione dell'esame di intercettazioni che avrebbero dimostrato finalità non illecite (es. favorire lavoro al figlio) e mancanza di prove dell'installazione/uso di piattaforme illegali.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati per vizio di motivazione e omissione di esame di censure specifiche e decisive (art. 606 c.p.p., lett. e). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per il rinnovato esame dei motivi di appello con valutazione puntuale degli elementi documentali e delle intercettazioni indicati dalle difese. I motivi dipendenti sono stati assorbiti. Per l'eccezione di prescrizione relativa al capo B) sollevata da Airò, la Corte ha ritenuto che la deduzione non fosse formulata con la necessaria specificità e dunque non ha accolto tale doglianza in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Rilevata la necessità che la partecipazione all'associazione sia provata con riferimento a contributi effettivi, volontari, consapevoli e causalmente rilevanti; il mero ruolo o rapporto ambientale non è sufficiente per automatica responsabilità per i reati-fine.

  • art. 4 I. 401/1989

    Non può essere automaticamente affermata la responsabilità per i reati previsti dalla legge 401/1989 basandosi solo sulla contestata appartenenza all'organizzazione; occorre prova specifica dell'organizzazione/gestione o dell'effettiva partecipazione all'attività illecita.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferito in ordine ai limiti e alle modalità dell'appello e all'onere del giudice d'appello di confrontarsi con le censure specifiche proposte in appello.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevanza nella valutazione della prova; il giudice deve motivare in modo puntuale l'apprezzamento degli elementi probatori e il loro rapporto con le censure difensive.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato rispetto alla valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il giudice deve dare adeguata motivazione se ritiene di escluderla.

  • art. 133 cod. pen.

    Rilevante per la determinazione della pena e per la necessità di esaminare eventuali circostanze attenuanti e il ruolo marginale del singolo imputato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato relativamente ai parametri di valutazione delle circostanze attenuanti e alla necessità di motivazione rispetto alla loro concessione o diniego.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Evocato in relazione ai limiti della motivazione quando la sentenza riproduce semplicemente l'ordinanza cautelare senza autonoma valutazione, con implicazioni sul valore del "giudicato cautelare".

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Menòne come norma richiamata nel ragionamento processuale rispetto all'apprezzamento della prova, laddove citata dai ricorrenti come parametro procedurale.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e rispondere in modo puntuale a censure specifiche e decisive sollevate in appello; l'omissione comporta vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Per i reati associativi non è sufficiente la mera partecipazione alla struttura: occorre provare un contributo effettivo, volontario, consapevole e causalmente rilevante all'attuazione dei singoli reati-fine.
  • Le dichiarazioni di coimputati richiedono valutazione cauta e, se sono decisive, devono essere corroborate o il giudice deve spiegare perché le ritiene attendibili nonostante riscontri contrari.
  • Elementi che indicano carattere occasionale, marginale o temporaneamente limitato di un apporto possono incidere significativamente sulla sussistenza della fattispecie associativa e impongono al giudice una motivazione più approfondita.
  • Le eccezioni processuali rilevanti (es. prescrizione) devono essere proposte con specificità per essere prese in considerazione; il mancato dettaglio può comportare il rigetto della deduzione.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e delle cause di non punibilità (es. particolare tenuità) richiede motivazione adeguata e non apparente; il loro diniego deve essere giustificato rispetto ai dati probatori.

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