Cassazione Penale, Ordinanza n. 23711/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente contro il rigetto dell'istanza di liberazione condizionale. Ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La ricorrente ha impugnato personalmente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di liberazione condizionale. Il ricorso era diretto contro il diniego del beneficio, ma la Corte non è entrata nel merito della richiesta perché ha rilevato una causa di inammissibilità dell'impugnazione: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista. La ricorrente non aveva quindi rispettato il requisito di forma prescritto a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
salvo che la parte non vi provveda personalmente
La modifica legislativa ha soppresso la possibilità di proporre personalmente il ricorso per cassazione; l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. sopprimendo l'inciso che consentiva la proposizione personale del ricorso per cassazione.
art. 111, comma 7, Cost.
La questione di legittimità costituzionale della disciplina che esclude la difesa personale in cassazione è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 6 CEDU
La Corte ha richiamato la compatibilità della previsione della rappresentanza tecnica obbligatoria con il diritto di difesa convenzionale.
art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata quale disposizione che ha inciso sulla disciplina del ricorso per cassazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
Le Sezioni Unite hanno affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. come modificato, chiarendo che la rappresentanza tecnica in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale della parte comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di sottoscrizione del difensore cassazionista può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La previsione della rappresentanza tecnica obbligatoria nel giudizio di cassazione è ritenuta espressione della discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né l'art. 111, comma 7, Cost. o l'art. 6 CEDU.
- Quando l'impugnazione è irrituale per assenza del necessario ministero difensivo, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa collegati all'atto inammissibile.
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