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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19881 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a IVA e IRPEF, ma i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili perché tardivi. In Cassazione ha sostenuto, da un lato, l'errata mancata applicazione retroattiva dell'art. 153 c.p.c. sulla rimessione in termini e, dall'altro, l'esistenza di una causa di forza maggiore, collegata alle sue condizioni patologiche, che le avrebbe impedito di proporre tempestivamente i ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la non applicazione dell'art. 153 c.p.c. ai procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della novella, in base alla disciplina transitoria della legge n. 69 del 2009. Ha inoltre rilevato che la precedente disciplina dell'art. 184-bis c.p.c. era comunque interpretata dalla giurisprudenza come applicabile anche agli atti introduttivi del processo tributario, escludendo così profili di incostituzionalità. Quanto alla forza maggiore, la valutazione della CTR è stata ritenuta logica e adeguatamente motivata: la patologia non determinava un'incapacità mentale completa e la contribuente aveva persino avviato, in prossimità della scadenza, un procedimento di accertamento con adesione. Sono state confermate l'inammissibilità per tardività e la condanna alle spese di 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 153 c.p.c.

    La versione introdotta dalla novella non si applica ai procedimenti già instaurati prima della sua entrata in vigore, secondo la disciplina transitoria. La Corte precisa tuttavia che, già sotto il precedente art. 184-bis c.p.c., la rimessione in termini poteva riguardare anche gli atti introduttivi del processo tributario.

  • Art. 184-bis c.p.c.

    La giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto l'applicabilità anche agli atti esterni al processo e agli atti introduttivi del giudizio tributario, purché sussista una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1

    La disposizione transitoria esclude l'applicazione della nuova disciplina dell'art. 153 c.p.c. ai procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione deducibile in Cassazione non consente di sostituire la valutazione di merito del giudice di appello quando questa sia logica, precisa e adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La rimessione in termini richiede una causa non imputabile e concretamente impeditiva; una semplice difficoltà personale o una patologia non accompagnata da completa incapacità non è necessariamente sufficiente.
  • La valutazione sull'esistenza della forza maggiore appartiene principalmente al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è normalmente riesaminabile in Cassazione.
  • Per gli atti tributari tardivi è essenziale verificare la disciplina transitoria applicabile in base alla data di instaurazione del procedimento.
  • La condotta del contribuente prossima alla scadenza, come l'attivazione di un procedimento di accertamento con adesione, può essere considerata dal giudice come indice della capacità di agire e incidere sulla valutazione della forza maggiore.
  • La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che il contribuente dimostri tempestivamente e con elementi concreti l'esistenza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e non superabile.

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