Sentenza del 03/04/2018 n. 1046 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE -- Dichiarazione - Esposizione del credito d'imposta -Accertamento in rettifica - Termine di decadenza - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione non è soggetta ai termini di decadenza propri dell’accertamento in rettifica, poiché non si tratta di una rettifica della dichiarazione, ma della contestazione di una richiesta di rimborso. Il contribuente non rimane tuttavia privo di tutela: può impugnare il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso e ottenere dal giudice una pronuncia sull’esistenza e spettanza del credito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare i termini di decadenza previsti per l’accertamento in rettifica al caso in cui l’Amministrazione finanziaria, a fronte di una richiesta di rimborso di un credito d’imposta indicato nella dichiarazione annuale, contesti l’esistenza del debito restitutorio senza svolgere un’attività di accertamento in rettifica. Il principio affermato è che tali termini decadenziali non si applicano quando l’Amministrazione si limita a negare o contestare il proprio debito di rimborso.
Massime di principio
- I termini decadenziali previsti per gli accertamenti fiscali si applicano alle attività di rettifica o accertamento della dichiarazione, non necessariamente alla contestazione di una richiesta di rimborso.
- Quando il contribuente chiede il rimborso di un credito dichiarato e l’Amministrazione nega il pagamento senza procedere a una vera rettifica, la questione riguarda l’esistenza del debito restitutorio dell’Amministrazione.
- Il decorso dei termini per l’accertamento non impedisce automaticamente all’Amministrazione di contestare un rimborso, se la contestazione non costituisce un accertamento in rettifica.
- Il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di rimborso può essere impugnato dal contribuente, che può chiedere al giudice di accertare la spettanza del credito.
- Per valutare casi analoghi è essenziale distinguere tra rettifica della dichiarazione, soggetta ai relativi termini decadenziali, e diniego o contestazione di un rimborso, disciplinato secondo la diversa logica dell’accertamento del credito vantato.
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