Sentenza n. 886/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla della sentenza del Tribunale di Bergamo Sez. Lavoro e Previdenza n. 1247/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 27.11.2024, in materia di Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici richiesti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nei limiti della prescrizione quinquennale. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata appellata, ed era stata notificata al Ministero il 19 dicembre 2024. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero era rimasto inerte e non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione entro un termine fissato dal giudice, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato che il 4 dicembre 2025 Sogei S.p.A. aveva accreditato nel borsellino elettronico della docente l'importo riconosciuto in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha preso atto dell'adempimento, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione era intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, il Ministero aveva dato piena esecuzione alla sentenza posta in ottemperanza mediante l'accredito dell'importo dovuto nella Carta del docente. Pur non essendo più necessario impartire ordini di esecuzione o nominare il commissario ad acta, il Collegio ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando che l'Amministrazione aveva adempiuto solo dopo la notifica del ricorso e che, al momento della sua proposizione, l'azione di ottemperanza risultava giustificata. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha dato atto che non occorreva provvedere sul rimborso del contributo unificato, poiché la ricorrente aveva autocertificato l'esenzione per ragioni reddituali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato dichiarato privo di ulteriore oggetto perché l'Amministrazione ha adempiuto in corso di causa.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni rilevante per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha considerato decorso tale termine prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessata materia del contendere, non essendo più necessario impartire ulteriori ordini esecutivi o nominare un commissario ad acta.
- L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: se l'esecuzione interviene soltanto dopo la notifica del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione, quando il ricorso risultava giustificato al momento della sua proposizione.
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