Sentenza n. 991/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 160/2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, in data 27 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 160/2024, passata in giudicato, nella parte relativa all'erogazione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti scolastici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, docenti presso istituti scolastici, avevano ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione della Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, per i periodi individualmente indicati nella sentenza. La pronuncia era stata notificata all'Amministrazione il 22 luglio 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 luglio 2025. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto all'erogazione degli importi. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ottemperanza, domandando l'esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Como, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione giudiziale dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In assenza della prova dell'avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascun anno scolastico dovuto: 1.500 euro complessivi alla prima ricorrente, 500 euro al secondo, 2.000 euro alla terza e 1.000 euro alla quarta. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e finanziari necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, quantificate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato verificato mediante attestazione della cancelleria del Tribunale di Como.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita dell'attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico dovuto secondo il giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione convenuta deve dimostrare l'avvenuta integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico e rientra nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.
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