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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19923/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio trae origine dall'impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Novara. Il ricorrente aveva censurato il provvedimento deducendo, in sintesi, che il giudice di merito non avesse correttamente considerato l'erronea contestazione dell'omessa dichiarazione di presenza in luogo della sottrazione ai controlli di frontiera, denunciando violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente il profilo della tempestività del ricorso per cassazione e ha rilevato che l'ordinanza del Giudice di pace, pur non essendo appellabile, è ricorribile ex art. 111 Cost.; tuttavia, in mancanza di notificazione della decisione su istanza di parte, il ricorso straordinario deve essere proposto entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito del provvedimento e non dalla sua comunicazione di cancelleria. Nel caso concreto, l'ordinanza era stata depositata il 20/01/2023 e il ricorso notificato il 27/07/2023, oltre il termine semestrale. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione/deposito dell'ordinanza del Giudice di pace e non dalla comunicazione della cancelleria. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese con controricorso. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché il processo risultava esente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge nel giudizio di merito; la Corte non entra nel merito del motivo perché assorbito dalla tardività del ricorso.

  • art. 10 d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato come parametro normativo della censura sulla contestazione del presupposto espulsivo; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato come disposizione in materia di espulsione; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011

    Stabilisce che l'ordinanza del Giudice di pace che definisce l'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione non è appellabile.

  • art. 111 Cost.

    L'ordinanza del Giudice di pace, avendo carattere decisorio e definitivo, è ricorribile per cassazione con ricorso straordinario.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione della decisione, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione/deposito del provvedimento; la comunicazione di cancelleria non incide sulla decorrenza del termine.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto ragionevole la decorrenza del termine di impugnazione dalla pubblicazione, in bilanciamento con la certezza delle situazioni giuridiche.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non applicato perché dagli atti il processo risultava esente.

Massime di principio

  • L'ordinanza del Giudice di pace che definisce l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, pur non essendo appellabile, ha natura decisoria e definitiva e può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • Quando la decisione impugnata non sia stata notificata su istanza di parte, il termine per ricorrere in cassazione è quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che decorre dal deposito/pubblicazione del provvedimento e non dalla comunicazione di cancelleria.
  • La comunicazione del deposito effettuata dalla cancelleria è un adempimento distinto dalla pubblicazione e non sposta la decorrenza del termine semestrale per impugnare.
  • La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito delle censure.
  • In presenza di giudizio esente, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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