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Sentenza

Sentenza n. 1012/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di selezione esterna per il conferimento dell'incarico di esperto in fisica medica/esperto qualificato, esclusione del dipendente dalla procedura e successivo affidamento dell'incarico a un professionista esterno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente dell'INAIL e già titolare dell'incarico negli anni precedenti, aveva aderito all'interpello interno per il conferimento dell'incarico relativo al 2018. L'Istituto, ritenendo non disponibile personale interno idoneo, in ragione della regola interna che limitava ordinariamente a uno il numero degli incarichi conferibili a ciascun dipendente e del fatto che il ricorrente fosse già titolare di tre incarichi in tre diverse Regioni, pubblicava un avviso per la selezione di un professionista esterno, escludendo i dipendenti dell'Istituto, e affidava l'incarico a un professionista esterno. Il ricorrente deduceva: violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001; violazione delle circolari interne dell'INAIL; erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, perplessità, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost.; illegittimità della procedura e invalidità derivata dell'aggiudicazione. Sosteneva inoltre che la regola del limite di un incarico per dipendente operasse soltanto in presenza di più candidature interne, che la sua esclusione non consentisse un risparmio di spesa e che fosse illegittimo impedirgli di partecipare alla selezione esterna. Chiedeva l'annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia del contratto, l'accertamento del diritto a essere previamente scrutinato per l'affidamento dell'incarico e il risarcimento del danno, pari al compenso non percepito, oltre al danno curriculare, alla perdita di chance e al danno morale.

La decisione

Il TAR respinge integralmente il ricorso. Esclude anzitutto che l'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 imponga alle amministrazioni di conferire incarichi di lavoro autonomo in via prioritaria ai propri dipendenti. La disposizione consente il ricorso a esperti esterni quando sia accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne idonee; tale presupposto può ricorrere anche quando il dipendente, pur professionalmente qualificato, sia già titolare di altri incarichi e non possa assicurarne ulteriori senza pregiudizio per le funzioni del rapporto di servizio o per l'efficienza e l'economicità dell'attività. Nel caso concreto, l'INAIL non disponeva di una struttura interna specificamente dedicata alle funzioni di esperto qualificato/esperto in fisica medica e il ricorrente aveva già tre incarichi in altre Regioni. Il limite ordinario di un solo incarico per dipendente è ritenuto una regola generale, non limitata alla comparazione tra più candidati interni, perché finalizzata a evitare il distoglimento del dipendente dalle funzioni proprie e a garantire una prestazione pienamente soddisfacente. Il ricorso al professionista esterno è stato inoltre ritenuto coerente con l'obiettivo di contenimento della spesa: il professionista incaricato aveva applicato uno sconto del 45%, superiore a quello del 40% previsto per gli incarichi conferiti a dipendenti, mentre le spese di missione sostenute dal ricorrente negli anni precedenti avevano determinato il raddoppio del costo del compenso. È ritenuto legittimo anche il divieto di partecipazione dei dipendenti alla selezione esterna, quale conseguenza logica dell'esito negativo dell'interpello interno e dell'impossibilità di conferire al ricorrente l'incarico anche mediante la procedura esterna. La domanda risarcitoria è respinta per mancanza di una condotta illecita dell'amministrazione. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno

    La norma non impone una precedenza assoluta ai dipendenti dell'amministrazione, ma consente il conferimento di incarichi autonomi a esperti esterni quando non sia oggettivamente possibile utilizzare risorse interne idonee; l'indisponibilità può dipendere anche dalla già avvenuta assegnazione di altri incarichi al dipendente.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Le censure di difetto di motivazione riferite agli atti impugnati sono state ritenute infondate nel quadro della complessiva ricostruzione dei presupposti dell'affidamento esterno.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento ed efficienza risultano compatibili con il limite ordinario al cumulo degli incarichi interni e con il ricorso a un professionista esterno quando ciò consenta una prestazione più efficiente ed economicamente conveniente.

  • d.lgs. n. 230/1995

    Richiamato quale fonte normativa delle funzioni di esperto qualificato/esperto in fisica medica.

  • d.lgs. n. 187/2000

    Richiamato quale fonte normativa delle funzioni di esperto qualificato/esperto in fisica medica.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne, richiesto per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a un esperto esterno, può sussistere anche quando il dipendente interno possieda i requisiti professionali ma sia già titolare di altri incarichi incompatibili, secondo la disciplina organizzativa dell'amministrazione, con l'assunzione di ulteriori prestazioni.
  • Una regola interna che limita ordinariamente a un solo incarico professionale il conferimento a ciascun dipendente può costituire un criterio generale di disponibilità e organizzazione delle risorse, non soltanto un parametro per la comparazione tra più candidature interne, quando sia volta a preservare lo svolgimento delle funzioni di servizio e la qualità della prestazione.
  • Il ricorso a un professionista esterno è legittimo quando, valutate le risorse interne concretamente disponibili, risulti funzionale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, anche in ragione dei costi complessivi, comprensivi delle spese di missione e delle condizioni economiche dell'incarico.
  • Se un dipendente non può essere destinatario dell'incarico all'esito della procedura interna per effetto dei limiti organizzativi applicabili, l'amministrazione può escluderne la partecipazione alla successiva selezione esterna per il medesimo incarico, purché tale preclusione sia coerente con la disciplina interna e con l'impossibilità di affidargli comunque la prestazione.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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