Cassazione Civile, Ordinanza n. 14571/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un ente locale aveva stipulato, nell'ambito di un'operazione di project financing per la riqualificazione di un'area comunale, una convenzione e successivi atti integrativo e aggiuntivo con una società poi subentrata nella posizione del concessionario. La società aveva dedotto l'inadempimento del Comune alle obbligazioni assunte negli atti successivi, in particolare alla mancata consegna di un'area ulteriore entro il termine pattuito, dopo che erano emerse varie condizioni ostative alla consegna dell'area originaria e all'avvio dei lavori (presenza di manufatti, altre opere incompatibili, attività di terzi, skate park). In giudizio la società aveva fatto valere la clausola risolutiva espressa e chiesto il ristoro dei danni; i giudici di merito avevano accolto la domanda, dichiarando la risoluzione di diritto per inadempimento della parte pubblica, condannando il Comune al risarcimento, ordinando la restituzione delle aree e degli immobili e la cancellazione della trascrizione del diritto di superficie. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia investisse il rapporto concessorio nella sua genesi e sopravvivenza, la concessione di beni e servizi pubblici, l'accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo e quindi ricadesse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; con il secondo contestava, sotto molteplici profili normativi, il rigetto in appello delle censure di invalidità del rapporto concessorio e delle pattuizioni accessorie.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, perché la controversia riguardava non la fase pubblicistica di scelta del promotore o di affidamento, ma la fase successiva, paritetica e privatistica, relativa all'adempimento delle obbligazioni convenzionali e alla risoluzione per inadempimento. Quanto al secondo motivo, il testo fornito si interrompe subito dopo l'incipit dell'esame, sicché non è possibile ricavare con certezza la statuizione finale su tale censura dal solo estratto disponibile. Ne consegue che, sulla base del testo trasmesso, è certa la decisione sul tema della giurisdizione e non è integralmente determinabile l'esito complessivo del ricorso. La soluzione sicuramente espressa è il rigetto del primo motivo con declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
norma invocata per censurare il difetto di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 133 d.lgs. 104/2010
comma 1, lett. a), punto 2; lett. b); lett. c); lett. e), punto 1
la Corte esclude l'applicabilità della giurisdizione esclusiva amministrativa perché la lite riguarda la fase esecutiva/paritetica del rapporto e non il momento genetico o atti provvedimentali
art. 11 l. 241/1990
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di accordo sostitutivo o integrativo di provvedimento; la Corte osserva che nella specie non vi è un provvedimento amministrativo integrato o sostituito dagli accordi successivi
art. 1372 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla vincolatività/efficacia del rapporto convenzionale
art. 386 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta violazione delle regole sulla giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. 104/2010
ritenuto non applicabile perché la controversia non investe la qualificazione o l'esistenza del rapporto concessorio in sé, ma la risoluzione per inadempimento nella fase successiva
art. 133, comma 1, lett. e), d.lgs. 104/2010
ritenuto non applicabile perché la lite non ha ad oggetto il rapporto di pubblico servizio, ma l'adempimento della convenzione
art. 3 Cost.
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 97 Cost.
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 1 l. 241/1990
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 3 l. 241/1990
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 1418 c.c.
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso per sostenere l'invalidità del rapporto o delle clausole
art. 1419 c.c.
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso per sostenere l'invalidità parziale
art. 42 l. 267/2000
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 128 d.lgs. 163/2006
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 58 l. 133/2008
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 143 d.lgs. 163/2006
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 4 l. 2248/1865, all. E
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 5 l. 2248/1865, all. E
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 49 TFUE
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 56 TFUE
norma richiamata nel secondo motivo di ricorso
Massime di principio
- Nel project financing, la fase di scelta del promotore e di affidamento mediante procedura pubblicistica è distinta dalla fase successiva di esecuzione della convenzione, che ha natura paritetico-privatistica.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla mera formulazione delle domande o delle difese delle parti.
- La controversia relativa all'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione stipulata dopo l'aggiudicazione, nonché alla risoluzione per inadempimento e alle conseguenze risarcitorie, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Le norme sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, di servizi pubblici e di accordi sostitutivi o integrativi non si applicano quando la lite non riguarda il momento genetico del rapporto né un provvedimento amministrativo integrato o sostituito, ma l'esecuzione di un rapporto contrattuale già perfezionato.
- L'esistenza di un rapporto concessorio o di un pubblico servizio sullo sfondo della vicenda non basta, da sola, a attrarre la controversia alla giurisdizione amministrativa se la domanda concerne esclusivamente inadempimenti contrattuali successivi all'affidamento.
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