Cassazione Civile, Ordinanza n. 06519/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico convenzionato)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un medico di medicina generale, operante in regime di convenzione con il SSN, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento integrale dei corrispettivi previsti dall'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo per alcune prestazioni convenzionali (nuclei di cure primarie in gruppo e personale, assistenza domiciliare integrata, governo clinico). L'ASL aveva ridotto unilateralmente l'importo mensile per assistito, invocando esigenze di contenimento della spesa sanitaria e gli atti regionali e commissariali adottati nel quadro del piano di rientro. La Corte d'appello aveva però confermato il rigetto dell'opposizione dell'ASL, ritenendo illegittima la riduzione unilaterale dei compensi. Nel ricorso per cassazione l'ASL ha dedotto, con sette motivi, violazione di varie disposizioni statali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria e sulla contrattazione del pubblico impiego, sostenendo in sintesi: (i) che gli atti regionali e commissariali avevano natura autoritativa e imponevano il taglio dei compensi; (ii) che la riduzione poteva essere disposta unilateralmente dalle ASL per adeguarsi ai tetti di spesa; (iii) che le prestazioni interessate erano incentivi facoltativi, fuori dai LEA, e quindi riducibili; (iv) che il comportamento del medico avrebbe integrato accettazione di nuove condizioni; (v) che le clausole economiche della contrattazione decentrata sarebbero nulle o comunque disapplicabili; (vi) che non si potevano disapplicare gli atti amministrativi adottati per realizzare i risparmi di spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, per la parte economica, è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi i contratti individuali; le esigenze di contenimento della spesa, anche nel contesto del piano di rientro, non legittimano la singola ASL a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione. Le modifiche imposte dalle norme sul risanamento finanziario vanno perseguite attraverso le procedure di negoziazione collettiva e nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di contrattazione. È stato inoltre escluso che l'atto di riduzione avesse natura autoritativa, trattandosi di rapporto paritario di matrice privatistica, e che potessero rilevare la pretesa volontarietà delle prestazioni o il comportamento concludente del medico. La Corte ha condannato l'ASL alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge nei singoli motivi di ricorso
art. 366 c.p.c.
l'assenza di una forma rigida del ricorso non comporta inammissibilità se l'atto consente di comprendere chiaramente le censure
art. 370, comma 2, c.p.c.
il principio di chiarezza/sinteticità vale anche per il controricorso
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per recepire la motivazione di precedente conforme
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto, il raddoppio del contributo unificato se dovuto
L. n. 311/2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180
le misure di contenimento della spesa non elidono il ruolo della contrattazione collettiva nei rapporti con i medici convenzionati
Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6
richiamata quale parte del quadro normativo sul coordinamento finanziario e sanitario
L. n. 266/2005, art. 1, commi 278 e 281
invocata per sostenere il potere di contenimento della spesa sanitaria
L. n. 296/2006, art. 1, comma 796, lett. b)
richiamata come base delle misure di contenimento e rientro dai disavanzi sanitari
L. n. 191/2009, art. 2, commi 71 e 72
pur imponendo la riduzione della spesa, richiede il rispetto della contrattazione collettiva e agisce sui fondi, non con tagli unilaterali del trattamento
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione delle norme in rapporto al sistema complessivo
art. 1339 c.c.
invocato nel tentativo di sostenere l'inserzione eteronoma delle clausole o delle riduzioni
art. 1374 c.c.
invocato per sostenere l'integrazione del contratto secondo legge, ma senza esito favorevole
art. 1418 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità delle clausole contrattuali incompatibili con i vincoli pubblici
art. 1419 c.c.
invocato per gli effetti della nullità parziale delle clausole contrattuali
art. 1326 c.c.
escluso che vi fosse un nuovo accordo per comportamento concludente idoneo a modificare il precedente assetto negoziale
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
non consente alla singola amministrazione di sottrarsi unilateralmente agli obblighi derivanti dalla contrattazione; la nullità rilevante è quella genetica delle clausole incompatibili con i vincoli previsti dalla disciplina
art. 40 bis d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel quadro della contrattazione integrativa e dei controlli di compatibilità economica
art. 48 L. n. 833/1978
il rapporto convenzionale con i medici di medicina generale è disciplinato da convenzioni conformi agli accordi collettivi
art. 8 d.lgs. n. 502/1992
la disciplina dei rapporti convenzionali resta ancorata agli accordi collettivi nazionali e integrativi
art. 5 L. n. 2248/1865, allegato E
la disapplicazione degli atti amministrativi è esclusa quando l'atto contestato non esprime potere autoritativo ma si colloca in un rapporto paritario privatistico
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale tra azienda sanitaria e medico di medicina generale, gli aspetti economici sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi i rapporti individuali; la singola azienda non può modificare unilateralmente i compensi pattuiti.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e gli obblighi derivanti dal piano di rientro non autorizzano, di per sé, la modifica unilaterale del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva: tali esigenze devono essere perseguite attraverso i meccanismi negoziali e nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di contrattazione.
- Nel rapporto convenzionale con i medici di medicina generale l'atto della ASL che riduce il compenso non è espressione di potestà autoritativa, ma si colloca su un piano di parità e ha natura privatistica; pertanto non è assimilabile agli atti amministrativi disapplicabili ex legge del 1865.
- La volontarietà dell'adesione a prestazioni convenzionali accessorie o incentivanti non consente all'azienda sanitaria di pagare meno di quanto stabilito dalla contrattazione per le prestazioni effettivamente rese secondo le condizioni previste.
- Il comportamento di fatto delle parti non può valere a integrare un nuovo accordo modificativo quando il contenuto economico del rapporto è riservato alla contrattazione collettiva e non alla negoziazione individuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06376/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06377/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06417/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06421/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06422/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06425/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →