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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11613/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Trieste (24/01/2024), della sentenza del Tribunale di Gorizia (12/07/2022) che aveva condannato Mosetti per la contravvenzione prevista dagli artt. 187, comma 8 e 186, comma 7, D.lgs. 30.4.1992 n.285 (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza, fatti del 7/08/2018). Due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per intervenuta prescrizione (sosteneva che, esclusa la recidiva, il termine massimo prescrizionale per le contravvenzioni è di anni 5 e quindi la prescrizione sarebbe maturata il 7/08/2023, prima della sentenza di secondo grado); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione della richiesta di conversione della pena in sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto erronea la conclusione del ricorrente: per i reati commessi il 7/08/2018 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (confermata dalle Sezioni Unite del 12/12/2024), che sospende il corso della prescrizione tra il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo di grado successivo (fino a 1 anno e 6 mesi) e analogamente tra deposito della motivazione di secondo grado e pronuncia del dispositivo definitivo (fino a 1 anno e 6 mesi). Calcoli operati dalla Corte: termine fisiologico di prescrizione = anni 5 (anni 4 + 1/4 ex art.161 c.p.p. per contravvenzioni); sospensione tra 10/10/2022 (scadenza termine motivi primo grado) e 24/01/2024 = anni 1, mesi 3, giorni 15; ciò ha spostato la scadenza al 21/11/2024, quindi il reato non era prescritto al momento della sentenza d'appello (24/01/2024). Ulteriore sospensione iniziata dopo la sentenza d'appello (fino al dispositivo definitivo) porta il termine complessivo ad anni 7, mesi 1, giorni 14 (maturazione 20/09/2025). La Corte ha inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non è possibile per essa rilevare o dichiarare cause di non punibilità sopravvenute. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la richiesta di conversione in lavori socialmente utili era stata esaminata e respinta in sede territoriale con motivazione logica; il ricorso non ha indicato elementi nuovi o errori da cui desumere un vizio valutativo, per cui il motivo è inammissibile. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    art. 187, comma 8; art. 186, comma 7; art. 182, commi 2 e 2-bis

    Gli artt. 186 e 187 puniscono reati/contravvenzioni relativi alla guida in stato di ebbrezza e al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti; gli artt. 182/2 e 2-bis prevedono gli accertamenti obbligatori (alcol e tossicologici) e la possibilità del rifiuto che integra la contravvenzione contestata.

  • Codice penale

    art. 159, commi secondo, terzo e quarto

    Nella formulazione introdotta dalla legge n.103/2017 l'art.159 dispone la sospensione del corso della prescrizione tra il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo di grado successivo e tra il deposito della motivazione di secondo grado e il dispositivo della sentenza definitiva, per periodi complessivamente non superiori a 1 anno e 6 mesi ciascuno.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    introduzione della sospensione del corso della prescrizione (mod. art.159 c.p.)

    Ha introdotto la disciplina cd. "Orlando" che sospende il decorso della prescrizione in corrispondenza di determinati termini processuali; applicata ai fatti commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 dalle Sezioni Unite.

  • Legge 27 novembre 2021, n. 134

    art. 2, comma 1, lett. a)

    Norma intervenuta successivamente con modifiche alla disciplina della prescrizione; le Sezioni Unite hanno stabilito che, per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019, continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017.

  • Codice di procedura penale

    Art.544 indica i termini per il deposito della motivazione della sentenza (momento di riferimento per la sospensione); art.161 consente l'allungamento del termine prescrizionale per particolari tipologie, applicato alle contravvenzioni (1/4 in più) per determinare il termine fisiologico di prescrizione.

  • Codice di procedura penale

    Regola la dichiarazione di non punibilità: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità sopravvenute quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto manca valido rapporto di impugnazione.

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione

    Decisione udienza pubblica 12/12/2024

    Ha affermato che per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017.

  • Corte costituzionale

    Richiamata in relazione al principio che non sussistono ragioni di esonero dal pagamento delle spese in caso di inammissibilità del ricorso per ragioni oggettive; giurisprudenza di richiamo per la non esclusione dalle spese.

Massime di principio

  • Per fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la sospensione della prescrizione prevista dalla legge n.103/2017: dunque nel calcolo della prescrizione vanno aggiunti i periodi di sospensione collegati ai termini di deposito delle motivazioni e alle pronunce di dispositivo nei gradi successivi (fino a 1 anno e 6 mesi per ciascun periodo previsto).
  • Per le contravvenzioni il termine fisiologico di prescrizione va calcolato considerando l'allungamento previsto dall'art.161 c.p.p. (1/4), salvo diversa previsione; nel caso tipico indicato dal giudice il termine base di anni 4 diventa anni 5.
  • Il decorso della prescrizione viene sospeso automaticamente nei termini processuali stabiliti (art.159 c.p.): quando si contesta la prescrizione occorre dunque computare con precisione i giorni di sospensione decorrenti dai termini per il deposito delle motivazioni e per la pronuncia del dispositivo nei vari gradi.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non può rilevare o dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (maturate dopo la sentenza impugnata), poiché manca un valido rapporto di impugnazione.
  • La richiesta di conversione della pena nella sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità) deve essere motivata con elementi specifici non esaminati dal giudice di merito o con errori valutativi dimostrabili; la mera riproposizione del dissenso sulla valutazione non è sufficiente.
  • In casi dubbi è fondamentale effettuare il calcolo cronologico dettagliato (date di fatto, date di deposito motivazioni, termini decadenziali per i motivi, date di pronuncia dei dispositivi) per stabilire se la prescrizione sia effettivamente maturata.

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