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Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Genova, Sezione 1

quanto l ricorso introduttivo: per l’annullamento, - della delibera della Giunta Comunale n. 291 del 21.12.2022, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del 17.2.2023; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento - della delibera della Giunta Comunale n. 255 del 1°.12.2023, avente ad oggetto “Riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - Atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 - Proroga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, e per l’espletamento delle procedure attivate ed attivande”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento - del provvedimento in data 11.3.2024, recante indicazioni in merito alla presentazione dell’istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. nei procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure; - di ogni atto presupposto o consequenziale, ivi inclusa la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 1°.3.2024, avente ad oggetto “Criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202300145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere comunali e atti connessi relativi al riordino e alla proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime, nonché ai criteri e alle modalità per il rilascio di nuove concessioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il concessionario ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 291 del 21 dicembre 2022, recante un atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime, nonché la nota del 17 febbraio 2023 e gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 255 del 1 dicembre 2023, concernente il riordino delle concessioni, la proroga tecnica al 31 dicembre 2024 delle concessioni in essere e l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, chiedendo nuovamente il risarcimento dei danni. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento dell'11 marzo 2024 relativo alla presentazione delle istanze di concessione ai sensi dell'art. 36 cod. nav. nei procedimenti a evidenza pubblica, nonché la delibera della Giunta comunale n. 47 del 1 marzo 2024, recante i criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative assimilabili, con ulteriore domanda risarcitoria. Il Comune ha chiesto il rigetto. Prima della decisione, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente depositata prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Collegio ha applicato il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere: il ricorrente può rinunciare alla decisione dichiarando il venir meno dell'interesse sino al momento della decisione; il giudice, non potendo sostituirsi alla parte né rilevare d'ufficio la permanenza dell'interesse, deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza in camera di consiglio; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 36 cod. nav.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato in relazione alla presentazione delle istanze di concessione demaniale marittima nell'ambito dei procedimenti a evidenza pubblica.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorrente dispone pienamente dell'interesse a ricorrere e può dichiarare, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara tempestivamente il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non esclude la necessità di provvedere sulle spese di lite; queste possono essere compensate in presenza di ragioni connesse alla complessità della questione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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