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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04854/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva ricevuto avvisi bonari relativi a IRES e IVA per annualità pregresse; aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione delle somme dovute, ma era decaduta dal beneficio per il mancato pagamento di alcune rate. L’Agente della riscossione notificava allora una cartella di pagamento per il recupero delle somme residue e per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’inadempimento. Dopo che il primo giudice aveva annullato la cartella e la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, l’Amministrazione negava il condono ritenendo che la controversia avesse ad oggetto un atto meramente esattivo e quindi non condonabile. La CTR confermava il diniego. In Cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e vizio di motivazione, sostenendo che la cartella dovesse considerarsi atto impositivo, quantomeno per la parte relativa alle sanzioni, perché costituiva il primo atto con cui queste erano state comunicate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha distinto il caso da quelli in cui la cartella rappresenta il primo e unico atto di esercizio della pretesa fiscale, ipotesi nella quale è ammessa la definizione agevolata. Qui, invece, la contribuente aveva già ricevuto gli avvisi bonari, aveva ottenuto la rateizzazione e si era resa inadempiente: la cartella successiva aveva quindi natura meramente esattiva rispetto alla sorte capitale, non essendo il primo atto impositivo. Quanto alle sanzioni, la Corte ha escluso che la loro comunicazione tramite cartella mutasse la natura dell’atto, trattandosi di conseguenza legale dell’inadempimento alla rateazione e non di autonoma pretesa tributaria. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite …"

    La definizione agevolata è ammessa solo per controversie aventi ad oggetto atti impositivi; non è applicabile a una cartella che sia soltanto atto esattivo, salvo che essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella che costituisce il primo e unico atto di esercizio della pretesa fiscale è impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito della pretesa.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per analogia nella giurisprudenza precedente citata: la cartella emessa in esito al controllo automatizzato può essere definita se è il primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato nella giurisprudenza precedente citata: nella conferitaria la cartella può avere natura impositiva quando costituisce il primo e unico atto di esercizio della pretesa nei suoi confronti.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119/2018 presuppone che l’atto controverso abbia natura impositiva; una cartella di pagamento normalmente esattiva non è definibile se interviene dopo una precedente conoscenza della pretesa fiscale.
  • La cartella di pagamento può assumere natura anche impositiva solo quando sia il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene esercitata nei confronti del contribuente.
  • Se il contribuente ha già ricevuto un atto prodromico che rende nota la pretesa tributaria e successivamente decade da un beneficio concesso, la cartella emessa per il recupero delle somme e delle sanzioni conseguenti resta atto esattivo e non è condonabile come controversia su atto impositivo.
  • Le sanzioni irrogate per effetto della decadenza dalla rateizzazione non integrano, di regola, una autonoma e diversa pretesa tributaria, ma costituiscono conseguenza legale dell’inadempimento già verificatosi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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