Sentenza del 10/10/2019 n. 25495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società, per l'anno d'imposta 2004, l'omessa dichiarazione ai fini IVA delle cessioni di vetro effettuate in favore di Ardagh Class s.r.l., sostenendo che la società dovesse versare direttamente l'imposta. La contribuente sosteneva invece l'applicabilità del D.P.R. n. 633/1972, art. 74, comma 7, con conseguente applicazione del regime di inversione contabile e obbligo di pagamento dell'IVA a carico del cessionario. La questione riguardava, in particolare, se il vetro sottoposto a cernita, pulizia, frantumazione, separazione, vagliatura e altri trattamenti, fino a diventare "pronto al forno", mantenesse o meno la natura di rottame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che le operazioni di pulizia, selezione, frantumazione, separazione, vagliatura e analoghe lavorazioni, se finalizzate soltanto a facilitare l'utilizzazione, il trasporto o lo stoccaggio e non modificano la natura del materiale, non fanno venir meno la qualifica di rottame. Pertanto, il solo fatto che il vetro sia commercialmente definito "pronto al forno" non esclude l'applicazione dell'inversione contabile. Il giudice del rinvio dovrà verificare se siano state effettivamente eseguite ulteriori lavorazioni capaci di trasformare il rottame in un prodotto diverso.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 7
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
La norma introduce il regime di inversione contabile per le cessioni dei beni indicati, compresi i rottami sottoposti a lavorazioni meramente preparatorie. La qualifica di rottame permane quando il materiale, pur ripulito, selezionato, frantumato o trattato, non è ancora utilizzabile secondo la propria destinazione originaria senza una successiva lavorazione e non ha subito una trasformazione in un prodotto diverso.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 35, comma 1, lett. d)
La disposizione ha modificato il testo dell'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, estendendo e precisando l'ambito del regime di inversione contabile per le cessioni di rottami e materiali assimilati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano rispettivamente il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo al vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Massime di principio
- Per stabilire se una cessione rientra nel reverse charge sui rottami non è decisiva la denominazione commerciale del bene, come "pronto al forno", ma occorre verificare la natura effettiva del materiale e le lavorazioni eseguite.
- Le operazioni di pulizia, cernita, selezione, frantumazione, separazione, vagliatura, compattamento o analoghe attività preparatorie non escludono automaticamente la qualifica di rottame, se servono soltanto a facilitarne utilizzo, trasporto o stoccaggio.
- Il reverse charge non si applica quando le lavorazioni modificano sostanzialmente la natura del rottame e producono un bene nuovo, autonomo e direttamente utilizzabile come prodotto industriale senza ulteriori trasformazioni essenziali.
- In caso di contestazione, l'amministrazione finanziaria deve indicare e dimostrare quali lavorazioni abbiano trasformato il rottame in un prodotto diverso; non è sufficiente affermare che il materiale è stato trattato o che è destinato a un processo industriale.
- La circostanza che il materiale necessiti ancora di una successiva lavorazione essenziale, come la fusione del vetro, può essere rilevante per confermare che esso conserva la natura di rottame.
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