Sentenza n. 11524/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento dell’atto di non ammissione alla procedura selettiva per la progressione dall''Area Assistenti all'Area dei Funzionari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare e, per quanto occorre, il D.M. n. 743/BIS del 17.11.2023 a firma del Vice Direttore Generale Vicario, Min. Plen. Paolo Trichilo – Bando di selezione - nella parte in cui, all''art. 2, dovesse essere interpretato nel senso di non ammettere a partecipare alla suddetta selezione anche il personale inquadrato nell'Area Assistenti (ex Seconda Area), profilo professionale “operatore di amministrazione”; nonché ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente; per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto delle/dei ricorrenti ad essere ammesse/i alla procedura selettiva per la progressione dall''Area Assistenti all''Area dei Funzionari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indetta con il D.M. n. 743/BIS del 17.11.2023 e quindi di essere ammesse/i a sostenere il colloquio di verifica di cui all''art. 5 del citato D.M. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: avverso la non ammissione alla procedura selettiva per la progressione dall'Area Assistenti all'Area dei Funzionari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indetta con il D.M. n. 743/BIS del 17.11.2023 a firma del Vice Direttore Generale Vicario, Min. Plen. Paolo Trichilo; le note dell'Ufficio V della DGRI del MAECI, inviate via email alle/ai ricorrenti, tutte di identico contenuto, nelle quali così si precisava “confermiamo che, come previsto dal Bando di selezione, la partecipazione alla procedura in questione è riservata a coloro che appartengano all'area degli assistenti (ex Collaboratori) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; per quanto occorre, il D.M. n. 743/BIS del 17.11.2023 a firma del Vice Direttore Generale Vicario, Min. Plen. Paolo Trichilo – Bando di selezione - nella parte in cui, all'art. 2, dovesse essere interpretato nel senso di non ammettere a partecipare alla suddetta selezione anche il personale inquadrato nell'Area Assistenti (ex Seconda Area), profilo professionale “operatore di amministrazione”; nonché ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al provvedimento, se esiste, di estremi e contenuti ignoti, con il quale l'Amministrazione avrebbe escluso le/i ricorrenti dalla suddetta procedura selettiva. per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto delle/dei ricorrenti ad essere ammesse/i alla procedura selettiva per la progressione dall'Area Assistenti all'Area dei Funzionari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indetta con il D.M. n. 743/BIS del 17.11.2023 e quindi di essere ammesse/i a sostenere il colloquio di verifica di cui all'art. 5 del citato D.M.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla procedura selettiva per la progressione dall'Area Assistenti all'Area dei Funzionari e, per quanto occorrente, il bando della procedura nella parte interpretata come ostativa alla partecipazione degli operatori di amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la loro non ammissione alla procedura selettiva indetta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la progressione dall'Area Assistenti all'Area dei Funzionari, profilo di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare. Hanno inoltre contestato, per quanto occorrente, l'art. 2 del bando, ove interpretato nel senso di escludere il personale dell'Area Assistenti già appartenente all'ex Seconda Area con profilo professionale di operatore di amministrazione. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche le comunicazioni dell'Ufficio V della DGRI che confermavano la riserva della procedura a coloro che appartenessero all'area degli assistenti, nonché ogni ulteriore atto di esclusione, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere ammessi al colloquio di verifica previsto dall'art. 5 del bando. Il testo della sentenza non espone ulteriori motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per ragioni sopravvenute di rito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I ricorrenti, con atto depositato il 20 maggio 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. La controparte non si è opposta. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità della non ammissione, l'interpretazione del bando o il dedotto diritto alla partecipazione alla procedura. Le spese processuali sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione non è contestata dalla controparte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito degli atti impugnati e delle domande connesse.
- In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese processuali in ragione della natura processuale della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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