Sentenza del 29/01/2016 n. 1697 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, sostenendo che, per i fabbricati di categoria D accatastati ma ancora privi di rendita catastale definitiva, la base imponibile ICI per gli anni 1998, 1999 e 2000 dovesse essere determinata secondo il valore contabile risultante dal bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992. Secondo il Comune, la rendita definitiva non avrebbe potuto operare retroattivamente e la nozione di fabbricato "non iscritto in catasto" avrebbe incluso anche gli immobili in attesa della rendita definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite secondo cui la rendita catastale, prima della notificazione, non può essere utilizzata per determinare la base imponibile, ma, una volta notificata, può essere applicata anche alle annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. Poiché le rendite definitive dei due fabbricati erano state attribuite nel 1999 e nel 2000, esse potevano operare anche per le annualità controverse ancora "sospese"; pertanto, non era legittimo utilizzare il diverso criterio del valore contabile. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
criterio del valore contabile iscritto in bilancio
Il criterio del valore contabile è applicabile ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D solo nei casi in cui manchi una rendita catastale utilizzabile secondo la disciplina vigente. Una volta attribuita e notificata la rendita definitiva, questa prevale e può essere utilizzata anche per annualità precedenti ancora accertabili.
L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
La notificazione è necessaria per rendere giuridicamente utilizzabile la rendita ai fini della determinazione dell'imposta, ma la norma non impedisce di applicare la rendita notificata anche a precedenti annualità ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
Cass. Sezioni Unite n. 3160 del 9 febbraio 2011
impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica [...] ma [...] utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese"
La rendita catastale notificata non produce effetti per il periodo anteriore alla notificazione in modo indiscriminato, ma può essere utilizzata per determinare l'imposta relativa ad annualità precedenti non ancora definitivamente esaurite.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione della legge
È il motivo processuale con cui il Comune ha denunciato l'erronea interpretazione e applicazione della disciplina sulla determinazione della base imponibile ICI.
Massime di principio
- Per gli immobili di categoria D privi di rendita definitiva, il valore contabile può costituire un criterio provvisorio di determinazione della base imponibile solo fino a quando non diventi utilizzabile una rendita catastale definitiva.
- La rendita catastale non può essere utilizzata prima della sua notificazione al contribuente; tuttavia, una volta notificata, può rilevare anche per annualità precedenti ancora aperte o suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
- La distinzione tra immobile non iscritto in catasto e immobile già censito ma in attesa di rendita definitiva non consente automaticamente al Comune di applicare il valore contabile per tutte le annualità: occorre verificare se, al momento dell'accertamento, esista una rendita definitiva notificata e se l'annualità sia ancora fiscalmente non definita.
- In situazioni analoghe, la base imponibile deve essere determinata privilegiando la rendita catastale definitiva notificata, anche se attribuita successivamente all'anno d'imposta, purché l'annualità sia ancora suscettibile di accertamento o altro intervento impositivo.
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