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Sentenza

Sentenza n. 1784/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 443, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.05.2025.

Giustizia amministrativa202504620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di erogare la Carta docente riconosciuto da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per quattro anni scolastici, per l'importo complessivo di 2.000 euro. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, ha domandato l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata e depositata in copia informatica, si limitava a conferire al difensore il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente, senza indicare il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente e la data di rilascio. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura speciale deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica su foglio separato non diventa speciale per il solo fatto di essere digitalizzata e allegata al ricorso nativo digitale, anche quando sia depositata o notificata unitamente all'atto. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso presuppone un contesto documentale unitario idoneo a collegare la procura alla specifica controversia; non è sufficiente la mera congiunzione telematica di un documento analogico e di un ricorso informatico. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la procura debba preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e che il vizio non sia sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a. Né è stato riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; il ricorso era stato notificato dopo tale pronuncia. Il Collegio ha ritenuto non necessario adottare l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, idonea a individuare la specifica controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; secondo il giudice, non è necessario quando il difensore non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182, comma 2, ma non rende sanabile la carenza originaria della procura speciale quando questa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo la decisione, la rinnovazione della procura speciale mancante o inidonea quando il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando la parte abbia scelto, tra indirizzi interpretativi già esistenti, quello meno prudente.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare l'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. in relazione alla necessità della difesa tecnica.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina la considerazione telematica della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura su foglio separato contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e la volontà di conferire lo ius postulandi per essa.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale relativa alla Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare la controversia mediante l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e ogni altro elemento utile; una procura meramente generica è causa di inammissibilità del ricorso.
  • La procura rilasciata su foglio separato e allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale non è resa speciale dalla sola allegazione telematica congiunta: la procura deve contenere autonomamente elementi idonei a collegarla alla specifica controversia e a dimostrare la volontà del sottoscrittore di conferire il mandato per quella causa.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • Quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza o genericità originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non è concedibile per rimediare alla genericità della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente; l'istituto richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulle questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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