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Sentenza

Sentenza n. 8148/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - sez. lavoro n. 3602/2025 (rg.n.9960/2023).

Giustizia amministrativa202514205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale da parte dell'INAIL della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3602/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3602/2025, relativa al pagamento di somme dovute dall'INAIL. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l'INAIL aveva provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute e che, pertanto, l'interesse sotteso alla domanda di ottemperanza era stato soddisfatto. Ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale eseguito dall'INAIL aveva soddisfatto la pretesa azionata e fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell'INAIL in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto nel corso del giudizio e in senso favorevole al ricorrente. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La soddisfazione integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo derivante dal titolo giudiziale, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, se la domanda risultava giustificata al momento della sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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