Cassazione Penale, Ordinanza n. 20892/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo dedotto era generico e privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile nei conformi giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso, affidato a un unico motivo, lamentava la carenza di motivazione e la manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno della decisione, anche in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche, non si confrontavano con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e non rispettavano il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurabilità del fatto, ma prende atto della responsabilità già accertata
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in affermazioni generiche e non si confrontano in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione impone di indicare, per ciascuna censura, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sorreggono; la mera denuncia di illogicità o carenza motivazionale, senza critica argomentata della decisione, non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito abbia esposto una motivazione congrua sul punto devoluto, la cassazione non può essere investita con doglianze meramente assertive o esplorative.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →