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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22856/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione domiciliare subita dall'8/12/2019 al 3/5/2021, nel procedimento per concorso nel tentativo di estorsione aggravata. La Corte d'Appello aveva ritenuto sussistere la condizione ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, valorizzando condotte extraprocessuali (ripetuti passaggi in auto nei pressi del terreno della persona offesa e un presunto incontro/avviso con lo zio) e condotte processuali (affermazioni ritenute mendaci o contraddittorie nell'interrogatorio). Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i passaggi in auto erano giustificati (controllo degli animali), che non sussisteva apporto causale all'azione dello zio e che le supposizioni di menzogna non erano adeguatamente dimostrate; inoltre la Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna e, in sede di rinvio, la Corte d'Appello aveva poi assolto il ricorrente ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione e errore metodologico, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non aveva adeguatamente verificato se i fatti utilizzati come ostativi fossero stati effettivamente accertati e non aveva spiegato in che modo i passaggi in auto configurassero colpa grave. Inoltre non è stata adeguatamente documentata la presunta mendacità delle dichiarazioni del ricorrente rispetto alle fonti e alla sentenza di assoluzione. Ha precisato i criteri che la Corte di merito dovrà seguire: valutazione autonoma ex ante degli elementi indiziari disponibili, esclusione di elementi fattuali già ritenuti non provati o esclusi dal giudice di merito, e motivazione circostanziata circa la rilevanza e la gravità di condotte extraprocessuali o processuali ai fini dell'ostatività.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte l'ha richiamata come titolo della domanda e per stabilire la condizione ostativa della colpa grave o del dolo che esclude il diritto alla riparazione.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato per indicare che la sentenza di rinvio aveva infine assolto l'imputato con la formula "per non aver commesso il fatto", circostanza rilevante ai fini della valutazione di quali fatti possano essere considerati effettivamente provati.

  • d.lgs. 8/11/2021 n. 188, art. 4, comma 1, lett. b

    Riferimento alla modifica normativa che ha inciso sulla rilevanza del mendacio processuale quale possibile motivo ostativo alla riparazione; la Corte ricorda che il mendacio può avere rilevanza ma richiede prova e specificazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U e Sez. 4 richiamate)

    Principi richiamati: il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato; non può valorizzare fatti esclusi o non accertati dal giudice di merito; la condotta ostativa deve essere dolosa o caratterizzata da colpa grave (eclatante o macroscopica negligenza/imprudenza).

Massime di principio

  • La valutazione per la riparazione è autonoma rispetto al giudizio di merito e mira a verificare se il comportamento dell'interessato abbia creato l'apparenza della fondatezza delle accuse, non a riesaminare la responsabilità penale.
  • Non possono essere considerate ostative alla riparazione condotte che siano state espressamente escluse o ritenute non sufficientemente provate nella sentenza di assoluzione; il giudice della riparazione non può valorizzare fatti pacificamente non accertati.
  • Per escludere il diritto alla riparazione è necessario dimostrare dolo o colpa grave del detenuto; mere condotte ambigue o spiegabili in modo alternativo (es. transitare per motivi legittimi) non bastano senza motivazione circostanziata che le qualifichi come gravemente colpose.
  • Le dichiarazioni mendaci possono costituire elemento ostativo, ma occorre che il giudice indichi chiaramente quali affermazioni sono state smentite da atti o risultanze e in che misura hanno contribuito a creare la falsa apparenza di reità.
  • Il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori disponibili al tempo dell'adozione della misura cautelare e motivare adeguatamente il passaggio da elementi indiziari alla conclusione della colpa grave.
  • In casi di sentenze annullate per vizio di motivazione e successiva assoluzione, la Corte chiamata a decidere sulla riparazione deve porre particolare attenzione a distinguere ciò che era basato su un errore motivazionale dall'effettiva sussistenza di comportamenti colposi o dolosi del richiedente.

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