Sentenza del 03/09/2021 n. 1062 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi d'accertamento per gli anni 2007 e 2008 rideterminando il reddito con il metodo sintetico. Il contribuente impugnava gli avvisi; la CTP accoglieva in parte il ricorso. L'Agenzia appellava la sentenza di primo grado. Successivamente l'Ufficio notificava intimazioni di pagamento per gli stessi anni e il contribuente le impugnava eccependo: omessa riquantificazione degli imponibili come ordinato dal giudice di secondo grado (indeterminatezza delle somme), nullità della motivazione per relationem perché non erano allegate le sentenze e gli avvisi presupposti, nullità per carenza di delega e di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 e violazione dell'art. 7 co.1 L. 212/2000. L'Agenzia, in appello, ha prodotto copia conforme della delega di firma e ha difeso la legittimità delle intimazioni sostenendo di avere eseguito la decisione del giudice rideterminando gli importi e che le intimazioni richiamavano gli atti già noti e la decisione giudiziale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che gli atti amministrativi si presumono provenienti dall'Ufficio e validi salvo prova contraria di usurpazione o totale estraneità del sottoscrittore; eventuali vizi relativi alla delega o all'incarico hanno natura formale e, quando il provvedimento ha contenuto vincolato, non invalidano l'atto. Ha inoltre ritenuto che l'intimazione di pagamento, richiamando l'avviso d'accertamento e la sentenza della Commissione, conteneva elementi sufficienti per individuare l'ammontare e la natura della pretesa, perciò non era nulla per mancanza di allegati. Ha confermato che l'Ufficio ha semplicemente eseguito la sentenza ricalcolando importi e sanzioni secondo il principio favor rei e ha dichiarato legittime e fondate le intimazioni. Ha condannato la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio per il grado di appello a favore dell'Agenzia, liquidandole in complessivi euro 1.000,00 oltre oneri dove dovuti.
Norme richiamate
DPR 600/1973
art. 38 commi 4,5,6; art. 42 co.1
Art.38 e norme tecniche richiamate relative al metodo sintetico usato per la rideterminazione del reddito; art.42 rilevato nella questione della legittimità della sottoscrizione e della delega: la CTR ha ritenuto che la provenienza e la sottoscrizione dell'atto si presumono attribuibili all'Ufficio salvo prova contraria di totale estraneità o usurpazione di poteri.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Eccepita per la carenza di motivazione nell'intimazione; la CTR ha ritenuto che il richiamo all'avviso d'accertamento e alla sentenza fornisce elementi sufficienti per individuare la pretesa, quindi non sussiste nullità ex art.7.
Codice Civile
Riferito dalla parte resistente in tema di disconoscimento di copie e produzione dell'originale; la questione sulla produzione dell'originale della delega è stata comunque valutata dalla CTR alla luce della presunzione di provenienza dell'atto dall'Ufficio.
Codice di Procedura Civile
Richiamato congiuntamente all'art.2719 c.c. in ordine agli effetti del disconoscimento e all'onere di esibire l'originale della scrittura.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472
Richiamato in tema di ricalcolo delle sanzioni e applicazione del principio favor rei nella determinazione delle sanzioni tributare dall'Ufficio.
Costituzione
Evocata per sostenere che l'obbligazione tributaria ha contenuto vincolato a riserva di legge, argomentando che anche in caso di vizio formale il contenuto dell'atto non sarebbe potuto essere differente.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto amministrativo si presume riferibile all'Ufficio e valida salvo prova della completa estraneità o usurpazione del sottoscrittore; difetti formali nella delega non sempre invalidano l'atto quando il contenuto è vincolato dalla legge.
- Se un giudice ordina la riquantificazione o il ricalcolo, l'Amministrazione può eseguire la rideterminazione e notificare intimazioni di pagamento basate su quei ricalcoli: tali intimazioni sono valide se contengono o richiamano elementi sufficienti per identificare l'ammontare e la causa della pretesa.
- La motivazione per relationem (richiamo ad atti o sentenze già notificati) può essere sufficiente quando gli atti richiamati sono notoriamente già nella disponibilità della parte e consentono di ricostruire l'importo; la mancata allegazione non determina automaticamente nullità se il richiamo è chiaro.
- Il contribuente che disconosce una copia prodotta dall'Amministrazione ha l'onere di chiedere l'esibizione dell'originale e dimostrare l'inefficacia della copia; tuttavia, la controversia sulla prova della delega può persistere e va valutata caso per caso.
- Difetti procedurali o formali non comportano automaticamente annullamento dell'atto quando il contenuto è determinato dalla normativa e l'atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso (provvedimento a contenuto vincolato).
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