Parere n. 1482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal Sindacato italiano medici di medicina fisica e riabilitativa – S.I.M.M.F.I.R. contro il Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria e la Regione Calabria, per l’annullamento: a) in parte qua del decreto per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria n. 154 dell’11 novembre 2022 avente ad oggetto “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la neoplasia della mammella”; b) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso con quello che precede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale del decreto commissariale n. 154 dell’11 novembre 2022, recante il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la neoplasia della mammella, e degli atti connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il sindacato ricorrente ha impugnato il decreto commissariale nella parte in cui il PDTA per la neoplasia della mammella non prevedeva espressamente il medico fisiatra nel team multidisciplinare, indicando invece il fisioterapista quale riferimento per i bisogni riabilitativi della paziente oncologica. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, contraddittorietà e illogicità, poiché il PDTA prevedeva comunque la valutazione dello specialista fisiatra, e, dall’altro, l’illegittima sostituzione del medico fisiatra con il fisioterapista, in contrasto con le linee di indirizzo ministeriali sulle Breast Units, con il Piano di indirizzo della riabilitazione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 10 febbraio 2011 e con il DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA. Il Ministero della salute ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, rilevando il carattere non obbligatorio delle linee di indirizzo ministeriali e la discrezionalità regionale nell’organizzazione dell’approccio multidisciplinare. Nel corso del giudizio, la delibera commissariale n. 372 del 19 dicembre 2025 ha aggiornato il PDTA, prevedendo espressamente la figura del fisiatra nel team multidisciplinare allargato.
Il parere
La Sezione ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva del sindacato, in ragione delle finalità statutarie di tutela della professionalità e delle funzioni dei medici associati. Ha tuttavia rilevato che la successiva delibera commissariale n. 372 del 19 dicembre 2025 ha aggiornato il PDTA impugnato e ha espressamente inserito il fisiatra tra i professionisti previsti a supporto del team multidisciplinare. Tale sopravvenienza soddisfa integralmente la causa petendi e rende ormai inutile una decisione sul merito dell’impugnazione. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Legittimazione attiva del sindacato
Il sindacato è legittimato a ricorrere poiché il proprio statuto prevede la tutela della professionalità, dello stato giuridico ed economico e delle funzioni dei medici associati.
Sopravvenuta previsione del medico fisiatra nel PDTA
La delibera commissariale n. 372 del 19 dicembre 2025 ha aggiornato il PDTA e ha inserito espressamente il fisiatra tra i professionisti previsti a supporto del team multidisciplinare allargato, soddisfacendo la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
Sopravvenuta carenza di interesse
La nuova disciplina ha reso certa e definitiva l’inutilità di una decisione sul merito, poiché il ricorrente ha già ottenuto l’utilità perseguita. È quindi venuto meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 2, comma 88, legge n. 191/2009
Richiamato quale base dei programmi operativi del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.
art. 117, comma 2, Cost.
Richiamato nella relazione ministeriale con riferimento alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento del requisito di concretezza e attualità dell’interesse alla decisione giudiziale.
art. 113 Cost.
Richiamato insieme all’art. 24 Cost. a sostegno della necessaria persistenza dell’interesse alla tutela giurisdizionale.
DPCM 12 gennaio 2017
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla competenza del medico specialista in riabilitazione nella scelta del setting riabilitativo.
Piano di indirizzo della riabilitazione approvato il 10 febbraio 2011 in Conferenza Stato-Regioni
Richiamato dal ricorrente per sostenere il ruolo del medico fisiatra nella valutazione e nell’organizzazione del percorso riabilitativo.
Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2014
Richiamato dal ricorrente per sostenere la portata obbligatoria delle linee di indirizzo sulle modalità organizzative e assistenziali della rete dei Centri di senologia.
d.P.R. 1199/1971
Richiamato implicitamente dalla natura del rimedio esperito, ossia il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene una situazione di fatto o di diritto nuova e sostitutiva di quella originaria, idonea a rendere certa e definitiva l’inutilità della decisione sul merito.
- L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino alla decisione; esso viene meno quando il ricorrente abbia già conseguito, attraverso una sopravvenienza, l’utilità sostanziale perseguita.
- La sopravvenienza che modifica l’atto o la disciplina contestata determina l’improcedibilità del ricorso quando elimina il pregiudizio dedotto e non residua alcuna utilità, neppure strumentale o morale, conseguibile mediante la decisione.
- Un’organizzazione sindacale è legittimata a impugnare atti amministrativi incidenti sulla professionalità degli associati quando tale tutela rientri espressamente tra le finalità statutarie dell’organizzazione.
Impugnazione del PDTA oncologico della Regione Calabria
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un sindacato rappresentativo dei medici fisiatri contro il Commissario ad acta per il Piano di rientro sanitario della Regione Calabria e contro la Regione Calabria. L’impugnazione aveva ad oggetto il decreto commissariale n. 154 dell’11 novembre 2022, con cui era stato approvato il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la neoplasia della mammella.
Premesse e contenuto della contestazione
Il sindacato ha sostenuto che il PDTA non prevedesse espressamente il medico fisiatra nel team multidisciplinare, individuando invece il fisioterapista quale riferimento principale per i bisogni riabilitativi della paziente oncologica.
Le censure, non articolate in motivi formalmente distinti, sono state ricostruite dalla Sezione nei seguenti profili:
- contraddittorietà e illogicità del decreto, poiché il medico fisiatra non era indicato nel team multidisciplinare, mentre il PDTA prevedeva comunque la valutazione dello specialista fisiatra;
- contrasto con i requisiti minimi delle unità di senologia elaborati da EUSOMA e con le linee di indirizzo ministeriali sulle modalità organizzative e assistenziali della rete dei Centri di senologia;
- illegittima sostituzione del medico fisiatra con il fisioterapista, in quanto le valutazioni diagnostiche e terapeutiche e la scelta del setting riabilitativo sarebbero riconducibili alle competenze del medico specialista in riabilitazione.
Il ricorrente ha richiamato anche il Piano di indirizzo della riabilitazione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 10 febbraio 2011 e il DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA. Ha inoltre rappresentato di avere già segnalato l’omissione al Commissario ad acta, senza ottenere riscontro.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero della salute, sulla base degli elementi acquisiti dalla Regione resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la relazione ministeriale, le linee di indirizzo non avrebbero carattere obbligatorio, ma costituirebbero raccomandazioni di comportamento clinico, lasciando alle Regioni margini di discrezionalità nell’organizzazione dell’approccio multidisciplinare. Il Ministero ha inoltre ritenuto il provvedimento conforme alle indicazioni EUSOMA, riferite anche alla presenza di fisioterapisti.
Il ricorrente, nelle osservazioni alla relazione, ha ribadito la natura vincolante delle linee guida approvate con l’Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2014.
Legittimazione del sindacato
La Sezione ha riconosciuto la legittimazione attiva del sindacato. Lo statuto, infatti, include tra gli scopi dell’organizzazione la promozione di azioni dirette alla tutela della professionalità, dello stato giuridico ed economico e delle funzioni dei medici associati nell’interesse della collettività.
Sopravvenuta modifica del PDTA
Nel corso del giudizio è intervenuta la delibera commissariale n. 372 del 19 dicembre 2025, che ha aggiornato il PDTA approvato con il decreto n. 154 del 2022.
L’aggiornamento è stato adottato alla luce degli sviluppi della ricerca, degli atti di aggiornamento della Rete oncologica e del nuovo Piano oncologico della Regione Calabria 2023-2027. Il documento aggiornato mantiene l’impostazione di un percorso assistenziale integrato e multidisciplinare, prevedendo inoltre aggiornamenti annuali ed eventuali adeguamenti intermedi condivisi dal gruppo tecnico regionale.
In particolare, alla pagina 9, nella sezione relativa ai professionisti previsti a supporto del team multidisciplinare allargato, è stata espressamente inserita la figura del fisiatra.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la nuova previsione rispondesse integralmente alla causa petendi del ricorso. L’inserimento espresso del fisiatra nel PDTA aggiornato ha infatti eliminato il profilo di pregiudizio dedotto dal sindacato.
Secondo il parere, l’interesse al ricorso deve essere concreto e attuale e deve persistere sino al momento della decisione. Esso presuppone l’esistenza di un pregiudizio e la possibilità di conseguire, attraverso il giudizio, un’utilità concreta, anche solo strumentale o morale. Quando una situazione sopravvenuta rende certa e definitiva l’inutilità della decisione di merito, viene meno l’interesse alla prosecuzione del processo.
La Sezione ha richiamato, a sostegno, precedenti del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7228; sez. II, 9 agosto 2021, n. 4567; sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4816; sez. II, 27 aprile 2020, n. 2707; sez. II, 6 maggio 2019, n. 2904; sez. V, 4 gennaio 2019, n. 297; nonché Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402 e 11 ottobre 2007, n. 5355.
Conclusione
Poiché l’aggiornamento del PDTA ha già attribuito al medico fisiatra il ruolo richiesto dal ricorrente, nessuna decisione sul merito avrebbe potuto produrre un’ulteriore utilità. La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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