Sentenza n. 328/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento - del provvedimento del 10 ottobre 2025, notificato alla Ricorrente in pari data a mezzo Pec, con il quale la Dirigente scolastica dell’-OMISSIS-, prof.ssa -OMISSIS-, ha respinto l’accesso defensionale ai documenti di cui alle due diverse istanze formulate dalla ricorrente rispettivamente in data 11 settembre 2025 e 18 settembre 2025 ai sensi dell’art. 24 comma 7 L. n. 241/1990; - di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto; nonchè per la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere accesso, attraverso l’acquisizione di copia in carta semplice, alla documentazione richiesta con le suddette istanze presentate rispettivamente in data 11 settembre 2025 e 18 settembre 2025 e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116 c.p.a. e per la condanna dell’amministrazione resistente a provvedere in senso pienamente satisfattivo sulle predette istanze, nel termine che verrà assegnato dal TAR, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso difensivo alla documentazione scolastica e sanitaria contenuta nel fascicolo personale del minore, nonché ai registri, verbali, pagelle, test e verifiche relativi agli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui la dirigente scolastica aveva respinto due istanze di accesso difensivo, formulate ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La prima riguardava il fascicolo personale del minore, compresi i certificati medici giustificativi delle assenze; la seconda riguardava il registro delle assenze, i verbali GLO, le pagelle, i test d’ingresso, le verifiche scritte e ogni altro documento del fascicolo personale relativo agli anni scolastici indicati. Le richieste erano giustificate dalla necessità di utilizzare la documentazione in un giudizio civile pendente, finalizzato alla reintegra della responsabilità genitoriale e al ripristino del collocamento del minore presso la madre, anche per dimostrare una regressione scolastica e un aggravamento delle condizioni psicofisiche del bambino. L’amministrazione aveva motivato il diniego richiamando l’opposizione del padre, l’adeguatezza del contraddittorio e dei poteri istruttori del giudice civile, una consulenza tecnica già espletata, la prevalenza della riservatezza del minore, l’asserita carenza di strumentalità e un presunto abuso derivante dalla presentazione di due istanze distinte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di consentire, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la visione e il rilascio di copia dei documenti richiesti, ove esistenti. Ha ritenuto comprovati l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente e il rapporto di strumentalità tra la documentazione e la tutela della propria situazione giuridica nel giudizio civile. L’opposizione del controinteressato non vincola l’amministrazione, che deve valutare autonomamente la fondatezza dell’istanza. La pendenza del giudizio civile e la disponibilità dei poteri istruttori previsti dagli artt. 210, 211 e 213 c.p.c. non escludono l’accesso documentale difensivo, autonomamente tutelabile. La presenza di dati sensibili relativi alla salute del minore non è stata ritenuta di per sé ostativa, considerato che la richiesta proveniva dalla madre del titolare dei dati ed era funzionale all’esercizio del diritto di difesa e alla tutela della salute del figlio. È stato inoltre ritenuto sufficiente il minimo collegamento tra documenti richiesti e finalità difensiva, senza che l’amministrazione o il giudice amministrativo debbano valutare preventivamente l’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio civile. Le due istanze non integravano abuso del diritto, poiché la prima era stata sollecitata da indicazioni della scuola sui certificati medici e la seconda riguardava documentazione formata successivamente. È stato nominato, per l’eventuale inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta nel dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ambito Territoriale di Treviso, con facoltà di delega, da attivare dopo ulteriori trenta giorni. È stata respinta la richiesta di sanzione ex art. 26 c.p.a., non ravvisandosi dolo, colpa grave o temerarietà processuale. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo deve essere consentito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere propri interessi giuridici; nel caso concreto non risultava una specifica preclusione normativa all’ostensione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale richiede un interesse giuridicamente rilevante, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e i documenti richiesti e, nell’accesso difensivo, la necessità della conoscenza per la tutela della posizione giuridica.
art. 116 c.p.a.
Consente la tutela giurisdizionale del diritto di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti; nel caso concreto il TAR ha ordinato visione e rilascio di copia.
art. 26 c.p.a.
La sanzione per responsabilità aggravata non è stata applicata, poiché il diniego, pur illegittimo, non risultava caratterizzato da dolo, colpa grave o temerarietà processuale.
artt. 210, 211 e 213 c.p.c.
I poteri istruttori del giudice civile non escludono né rendono subordinato l’autonomo esercizio dell’accesso documentale difensivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per l’oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali e della riservatezza nell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’accesso documentale difensivo richiede la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, un rapporto di strumentalità tra l’interesse e i documenti richiesti e la necessità della loro conoscenza per curare o difendere la posizione giuridica dell’istante.
- La pendenza di un giudizio civile o amministrativo, anche quando il giudice disponga di autonomi poteri di esibizione o acquisizione documentale, non esclude né condiziona l’esercizio dell’accesso documentale difensivo, che costituisce una situazione giuridica autonomamente tutelabile.
- L’opposizione del controinteressato non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per negare l’accesso: l’amministrazione deve effettuare una propria valutazione della fondatezza dell’istanza e del bilanciamento degli interessi coinvolti.
- Nell’accesso difensivo è sufficiente che l’istante indichi un collegamento, anche minimo, tra i documenti richiesti e la finalità di tutela giudiziale; non compete all’amministrazione o al giudice dell’accesso valutare preventivamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nel giudizio in cui saranno utilizzati.
- La presenza di dati sensibili, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, non impedisce automaticamente l’accesso difensivo quando la richiesta sia funzionale alla tutela di una situazione giuridica rilevante e provenga dal titolare dei dati o da chi agisca per la sua tutela, ferma la necessità di un concreto bilanciamento.
- La nomina di un commissario ad acta può essere disposta contestualmente all’ordine di esibizione, quale rimedio per l’eventuale inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
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