Sentenza n. 7563/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Roma - sezione lavoro n. 2305/2024 pubbl. Il 26/02/2024 - RG n. 37781/2023 - GdL Dott. Conte, con la quale l'Amministrazione veniva condannata al pagamento nei confronti del Sig. Guglielmi come da seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione della cd. “Carta docenti” di cui all'art.1, co.121, della legge n.107/2015, nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore per gli anni scolastici 2022/23, e 2023/24, per il corrispondente importo nominale complessivo di €. 1.000,00, da maggiorarsi con la maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze all'attribuzione; b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a. lamentando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza definitiva del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 2305/2024, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale complessivo di 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze fino all'attribuzione, nonché al rimborso delle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né fornito giustificazioni per la mancata esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni per provvedere, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 450 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamata nel titolo giudiziale da eseguire quale base del diritto all'assegnazione della Carta del docente.
D.M. 55/2014
È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, parametrate all'esecuzione mobiliare in ragione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento del giudicato né fornisce una giustificazione dell'inerzia, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il titolo giudiziale e fissare un termine per provvedere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'amministrazione, stabilendo che l'intervento sostitutivo operi dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- La nomina del commissario ad acta può essere affidata al direttore generale dell'amministrazione competente, con esclusione della delega e senza riconoscimento di compenso, quando tali modalità risultino funzionali all'esecuzione del giudicato.
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