Sentenza n. 1509/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 943, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 943/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per complessivi € 1.000,00. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il TAR adito, il provvedimento da eseguire, la parte resistente, la data di rilascio né altri elementi sufficienti a individuare la controversia. La procura conteneva soltanto la delega a difendere il ricorrente per il riconoscimento del diritto alla Carta docente. È stata inoltre esaminata la questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dell'eventuale sanabilità del vizio e dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura speciale deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La genericità può essere superata quando la procura è materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il collegamento documentale rende identificabile la controversia; tale eccezione non opera, però, per una procura cartacea separata poi acquisita come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. Il deposito telematico congiunto non dimostra né la specifica volontà del sottoscrittore con riguardo a quella controversia né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità esistente al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., perché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale, contenente gli elementi necessari a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio opera quando essa emerga dopo il passaggio in decisione; secondo la sentenza, non è necessario un avviso quando i difensori non siano presenti in udienza o camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rileva per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, in relazione alla possibilità di sanare il vizio della procura.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria è stata esclusa perché nel processo amministrativo la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Il beneficio è eccezionale e presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è riconoscibile quando esistano orientamenti interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per evidenziare la regola generale dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
Il collegamento telematico tra copia informatica della procura cartacea e ricorso non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi idonei a identificare la controversia e non prova, da solo, la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 83, comma 3, c.p.c.
L'orientamento secondo cui la procura cartacea digitalizzata e allegata al ricorso nativo digitale varrebbe come procura speciale in calce è stato ritenuto non condivisibile, anche alla luce della successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la base normativa della Carta elettronica del docente oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire; non è stata direttamente applicata per la definizione in rito del giudizio di ottemperanza.
art. 99 c.p.a.
Rileva indirettamente per l'efficacia nomofilattica della pronuncia dell'Adunanza plenaria richiamata dal TAR.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento del diritto di difesa e della disciplina del contraddittorio processuale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire di individuare in modo specifico l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi identificativi della controversia; una delega generica al riconoscimento di una posizione giuridica non è sufficiente.
- Quando la procura è redatta su foglio cartaceo separato e il ricorso è nativo digitale, la sua trasmissione o il suo deposito telematico come copia informatica insieme al ricorso non rende automaticamente la procura speciale validamente apposta in calce: devono comunque risultare dalla procura elementi autosufficienti di identificazione della controversia e la sua preesistenza o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- Nel processo amministrativo il difetto originario della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina sia oggetto di orientamenti interpretativi diversi ma già esistenti e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti non costituisce, di per sé, innovazione normativa idonea a giustificare la rimessione in termini.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando la questione rilevata d'ufficio sia posta in udienza o camera di consiglio e il difensore della parte non sia presente, poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sul rilievo.
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