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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39579/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva riconnesso il fatto all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e aveva rideterminato la pena a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.500 euro di multa per detenzione di 149,7 grammi di hashish destinati alla cessione (due panetti occultati nell'intercapedine del caminetto, bilancino di precisione, somma di 1.800 euro consegnata). Il ricorrente denunciava: (1) carenza di motivazione sulla configurabilità della recidiva contestata; (2) mancata valutazione/riconoscimento delle attenuanti generiche; (3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; (4) motivazione illogica e insufficiente in relazione all'affermazione di responsabilità perché, a suo dire, la sentenza si era fondata sulle dichiarazioni dell'operante e sul narcotest anziché su analisi tecniche idonee a provare natura e quantità della sostanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'affermazione di responsabilità: in materia di stupefacenti il narcotest è idoneo ad accertare la natura della sostanza e, nella specie, l'analisi tossicologica eseguita presso il laboratorio dei Carabinieri di Foggia confermò il risultato del narcotest (hashish) e i giudici hanno correttamente valorizzato anche quantità, modalità di occultamento, bilancino e denaro rinvenuto. Il motivo sulla recidiva è stato ritenuto infondato e, comunque, il primo giudice non aveva applicato la recidiva; perciò il giudice d'appello non doveva motivare sul punto. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto giustificato dai precedenti penali specifici indicati nel primo giudice; la richiesta in appello era generica e non è stata adeguatamente motivata. La mancata concessione della sospensione condizionale è stata considerata legittima in presenza di precedenti penali ostativi (certificato penale in atti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La Corte ha qualificato il fatto ai sensi di questa norma (detenzione ai fini di spaccio) in considerazione della quantità, del confezionamento, delle modalità di occultamento, del bilancino e del denaro ritrovato

  • Cass. Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016 (Corvino)

    orientamento secondo cui il narcotest consente di provare la natura stupefacente della sostanza ma non la quantità del principio attivo

    La Corte ha richiamato questo principio per affermare che il narcotest e l'analisi tossicologica svolta (laboratorio CC di Foggia) erano complessivamente idonei a comprovare natura e, con le risultanze tecniche, la quantità utile ai fini della valutazione probatoria nel caso concreto

  • Cass. Sez. 3, n. 26257 del 12/05/2022 (Rv. 283279)

    il giudice non è obbligato a motivare il mancato accoglimento di istanze quando esse appaiono improponibili per genericità o manifesta infondatezza

    Applicata per giustificare il mancato sviluppo motivazionale sulle istanze difensive (attenuanti generiche e sospensione condizionale) ritenute generiche o manifestamente infondate alla luce dei precedenti in atti

Massime di principio

  • Il narcotest può essere considerato idoneo a provare la natura della sostanza; per contestare efficacemente la qualificazione occorre censurare specificamente l'accertamento tecnico o documentare l'irregolarità dell'analisi
  • Se le analisi tecniche di laboratorio confermano il narcotest, i giudici possono fondare la responsabilità anche sulla somma delle risultanze (quantità, confezionamento, occultamento, bilancino, denaro) per ritenere lo scopo di cessione
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche: obiezioni generiche sulla mancanza di motivazione o sulla valutazione delle prove sono frequentemente dichiarate inammissibili
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena è necessario affrontare e valorizzare nel dettaglio il rapporto tra precedenti e pericolosità sociale; la presenza di precedenti di pena, specie detentivi, è un ostacolo rilevante
  • Se il primo giudice non ha applicato la recidiva, il giudice di appello non è obbligato a motivare nuovamente su di essa; le doglianze su recidiva devono dunque puntare a dimostrare un errore della prima decisione o un vizio nell'applicazione da parte del giudice d'appello

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