Sentenza n. 347/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Questura di Bergamo - Ufficio Immigrazione Cat./IMM/Arch.2022/GB emesso in data 28.03.2022 e notificato al ricorrente a mezzo posta prioritaria in data 19.04.2022; - nonché di ogni altro provvedimento connesso o correlato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per mancato integrale versamento dei contributi previdenziali da lavoro autonomo, con rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla carenza del requisito contributivo, la violazione delle proprie prerogative partecipative e difensive e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento non individuasse le annualità o i periodi d'imposta interessati dall'omissione contributiva e ha contestato l'effettiva sussistenza del debito. L'Amministrazione ha prodotto il preavviso di rigetto, nel quale era indicato il mancato pagamento dei contributi obbligatori da lavoro autonomo dal 2019 alla data del procedimento, nonché la documentazione relativa alla successiva richiesta di rateizzazione del debito contributivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha valorizzato la documentazione prodotta dall'Amministrazione e non contestata dal ricorrente, alla quale si applica l'art. 64, comma 2, c.p.a. Dal preavviso di rigetto risultava che la contestazione contributiva riguardava il mancato pagamento dei contributi da lavoro autonomo dal 2019 in poi. Inoltre, il ricorrente aveva riscontrato il preavviso trasmettendo l'accoglimento, da parte dell'INPS, della richiesta di rateizzazione di un debito contributivo pari a 3.138,05 euro, riconoscendo quindi l'esistenza del debito nel corso del procedimento. Non è stata ravvisata alcuna lesione delle prerogative partecipative e difensive, né un travisamento dei fatti da parte della Questura. Il rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato, nelle more dell'estinzione del debito, con possibilità di presentare una nuova istanza per il permesso UE dopo la regolarizzazione contributiva, non è risultato efficacemente censurato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 64, comma 2, c.p.a.
I fatti allegati e documentati dall'Amministrazione e non specificamente contestati dal ricorrente possono essere posti a fondamento della decisione.
Massime di principio
- La contestazione della carenza di un requisito contributivo non può fondarsi sulla mera negazione del debito quando la documentazione amministrativa evidenzia l'omissione e lo stesso interessato, nel procedimento, riconosce l'esistenza del debito chiedendone o documentandone la rateizzazione.
- La partecipazione procedimentale risulta effettiva quando il destinatario riceve un preavviso di rigetto sufficientemente idoneo a rendere conoscibile la ragione ostativa e ha la possibilità di interloquire con l'amministrazione, anche mediante la produzione di documenti a propria difesa.
- Non sussiste travisamento dei fatti quando il provvedimento amministrativo si fonda su una carenza contributiva risultante dagli atti del procedimento e confermata dalla condotta partecipativa dell'interessato.
- Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo, accompagnato dalla possibilità di presentare una nuova domanda per il titolo di lungo periodo dopo la regolarizzazione della posizione contributiva, non è superato da censure che non dimostrino l'illegittimità del presupposto contributivo o del procedimento partecipativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →