Sentenza n. 10493/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del Decreto prot. n. 4154, datato 21 ottobre 2022, successivamente conosciuto, dell'Ufficio Scolastico regionale della Lombardia - Ministero dell'Istruzione e del Merito, di esclusione della ricorrente, che ne aveva già superato le prove, dal concorso di cui al bando n. 499/2020, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado nonché dell'elenco degli esclusi allegato al decreto stesso; - del Decreto prot. n. 4292 del 14 novembre 2022 con cui sono state approvate le graduatorie di merito del medesimo concorso, per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia; - della stessa graduatoria di merito dello stesso concorso per la classe A12 – regione Lombardia, allegata al Decreto di cui supra nella parte in cui ha disposto l’esclusione della stessa ricorrente; - dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella misura in cui interpretabili in senso sfavorevole al ricorrente; - di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi, ivi compresa, ove necessario, soltanto se interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, la Tabella Allegato B al Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326 e il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 gennaio 2022, n. 23; e per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere: a) alla revisione e all'aggiornamento, ai sensi della legge 29 giugno 2022, n. 79, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento; b) alla predisposizione dei percorsi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso ordinario per la classe A012/A12 per mancanza dell'insegnamento di Lingua italiana nel piano di studi, nonché graduatoria di merito nella parte relativa all'esclusione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato le prove del concorso ordinario bandito con D.D. n. 499/2020 con il punteggio di 151,25, veniva esclusa per mancanza del titolo di accesso, ritenendosi assente dal suo piano di studi l'insegnamento di Lingua italiana. Deduceva l'illegittimità dell'esclusione sostenendo che la laurea fosse coerente con la classe di concorso A012 e che l'Amministrazione avesse indebitamente scomposto il valore unitario del titolo, concentrandosi sulla mancanza di un singolo esame. Richiamava inoltre la possibilità di valorizzare, alla luce delle note tabellari, esami alternativi da lei sostenuti, la propria esperienza ultr ventennale di insegnamento e il ruolo già acquisito nella scuola primaria. Contestava anche la frammentarietà e contraddittorietà della disciplina sulle classi di concorso e deduceva la violazione dell'obbligo di revisione e aggiornamento periodico previsto dalla legge n. 79/2022. In via procedimentale lamentava il mancato riscontro al reclamo e alla diffida e la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Chiedeva altresì l'accertamento del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'obbligo di aggiornare le classi di concorso e di predisporre i percorsi previsti dalla normativa di settore. L'istanza cautelare era stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente aveva depositato una dichiarazione autografa con cui manifestava il venir meno di ogni interesse alla decisione. Il Collegio ha affermato che l'interesse al ricorso è nella piena disponibilità della parte, la quale può rinunciarvi o dichiararne la sopravvenuta perdita fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. In tale situazione il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla valutazione della parte, ma deve conformarsi alla dichiarazione resa. Non sono stati quindi esaminati nel merito i motivi relativi al titolo di accesso, alla disciplina delle classi di concorso, alla partecipazione procedimentale o al silenzio dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente prima della decisione, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è stata richiamata dalla ricorrente con riferimento alle garanzie partecipative, ma la relativa censura non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
l. 79/2022
Richiamata dalla ricorrente in relazione all'obbligo di revisione e aggiornamento delle classi di concorso; la questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l'interesse al ricorso è nella disponibilità della parte ricorrente, che può dichiararne la rinuncia o la sopravvenuta perdita fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente e validamente il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire, dovendo dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità dell'intero ricorso e preclude l'esame delle censure sostanziali e delle eventuali domande subordinate non ancora decise.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, restando distinto l'obbligo di pagamento del contributo unificato posto a carico della parte ricorrente.
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