Sentenza n. 855/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5318/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto a benefici economici tramite la Carta elettronica per la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 5318/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a fruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare complessivamente euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. L'amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo. La ricorrente ha documentato sia il passaggio in giudicato della sentenza sia l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo azionato era passato in giudicato e il termine per l'adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle spettanze mediante l'emissione dei buoni elettronici per complessivi euro 1.500,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; il ritardo nell'esecuzione del titolo può determinare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo l'adempimento, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal titolo giudiziale costituisce, nella fattispecie, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla medesima legge.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Fondano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, alle fasi studio e istruttoria/trattazione e allo scaglione di valore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e l'amministrazione non vi abbia dato spontanea e integrale esecuzione entro il termine previsto dalla legge.
- Nell'ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il puntuale pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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