Cassazione Penale, Sentenza n. 28331/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato per "incolpevole mancata conoscenza" del processo: il ricorrente sosteneva di non essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico e che la sola nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio non può far presumere la conoscenza, soprattutto quando il difensore ha poi rinunciato al mandato senza che questa rinuncia sia stata comunicata all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la valutazione della Corte d'Appello che aveva dato per acquisita la conoscenza del processo esclusivamente sulla base della nomina del difensore e dell'elezione di domicilio. La Corte suprema ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la mera elezione di domicilio presso il difensore non è indice certo di conoscenza del processo se al difensore è seguita una rinuncia al mandato non comunicata all'imputato e se non vi sono altri elementi che dimostrino la "vocatio in iudicium". La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che definisce il reato per cui Zitouni era stato condannato in primo grado; citata come fatto-reato oggetto del processo il quale però non determina di per sé la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso dal ricorrente; nel contesto la Cassazione richiama il quadro normativo sulle nullità e sulle conseguenze della mancata difesa in giudizio, valutando la possibilità di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme agli altri articoli processuali; utilizzato dal Collegio per il corretto inquadramento delle nullità e della loro incidenza sulla rescissione del giudicato.
art. 629 cod. proc. pen.
Norma sul rimedio della rescissione del giudicato; la Corte la applica nel senso che la rescissione è la via appropriata per far valere l'incolpevole mancata conoscenza di un processo quando la sentenza è ormai passata in giudicato.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Citato nel testo per chiarire che le nullità assolute insanabili non possono essere dedotte con l'incidente di esecuzione ma possono formare oggetto di richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
"l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di \"vocatio in iudicium\""
Interpretazione tratta dalle Sezioni Unite (Innaro): ai fini della valutazione della conoscenza del processo conta la comunicazione della citazione formale (vocatio in iudicium), non semplici atti informativi come l'avviso di conclusione indagini.
art. 107, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte con riferimento al dovere del difensore di compiere ogni possibile tentativo per contattare l'assistito e comunicargli la rinuncia al mandato; la mancata prova di tali tentativi può impedire di considerare comprovata la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 670 cod. proc. pen.
Citato per affermare che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non sono deducibili mediante incidente di esecuzione una volta divenuta irrevocabile la sentenza, bensì possono essere fatte valere con la rescissione per incolpevole mancata conoscenza.
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale al diritto al giusto processo e alla tutela della difesa; richiamato dal ricorrente e valutato nella prospettiva della regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Riferimento al diritto a un processo equo; evocato per sostenere la protezione della partecipazione effettiva dell'imputato al processo e la necessità che la conoscenza sia effettiva e non solo presunta.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
"Ai fini della ... effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di \"vocatio in iudicium\" ... fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza"
Principio secondo cui la prova della conoscenza del procedimento richiede la considerazione della citazione formale e l'assenza di rinuncia o sottrazione volontaria dell'imputato.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
"Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore ... dovendo il giudice ... verificare ... che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato"
Principio che esclude la presunzione automatica di conoscenza a fronte della sola elezione di domicilio presso il difensore; occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
"Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ... salva restando la possibilità di far valere ... l'incolpevole mancata conoscenza ... mediante la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis"
Precisazione che le nullità insanabili non possono più essere impugnate con l'incidente di esecuzione e che il rimedio appropriato è la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza.
Massime di principio
- La sola nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, se seguite da rinuncia al mandato non comunicata all'imputato, non bastano a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- Il giudice che valuta una richiesta di rescissione deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e imputato e l'esistenza di elementi concreti che dimostrino la conoscenza o la volontarietà della sottrazione.
- Il difensore che rinuncia al mandato ha l'onere di tentare diligentemente e tempestivamente tutti i canali disponibili per informare l'assistito; la mancata prova di tali tentativi può favorire la tesi dell'incolpevole mancata conoscenza.
- Le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non possono essere dedotte con l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, ma possono essere fatte valere mediante la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza (art. 629-bis/629).
- In casi analoghi, occorre documentare specificamente la comunicazione della citazione o l'effettiva interazione tra imputato e difensore; in mancanza, il giudice deve sospendere valutazioni affrettate e verificare ulteriori elementi probatori prima di rigettare la rescissione.
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