Sentenza n. 891/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Presidente della Provincia di Crotone n. 7 del 2026, recante la determinazione delle tariffe e aliquote tributarie e patrimoniali per il 2026, nella parte relativa alle tariffe del Canone unico patrimoniale per parchi eolici, impianti fotovoltaici ed elettrodotti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa energetica)
Prevale il privato
La controversia
La società, proprietaria di impianti eolici siti nel territorio provinciale, ha impugnato le previsioni tariffarie del regolamento presupposto agli avvisi di pagamento del Canone unico patrimoniale, con i quali la Provincia aveva richiesto importi pari a € 159.600,00 e € 100.800,00 per l'occupazione con cavidotti sotterranei e complessivi € 50.702,40 per sei passi carrabili. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle tariffe e dei coefficienti applicati, già contenuti in un precedente decreto provinciale annullato dal TAR con sentenza del 10 settembre 2025, n. 1454. Secondo la società, le occupazioni funzionali agli impianti eolici e alla trasmissione dell'energia elettrica avrebbero dovuto essere assoggettate alla misura minima forfetaria di € 800 annui prevista dalla normativa nazionale per le occupazioni direttamente funzionali all'erogazione di servizi a rete e per le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto provinciale nella parte relativa alle specifiche tariffe CUP per parchi eolici, fotovoltaici ed elettrodotti. Il giudice ha applicato l'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 831, l. n. 160/2019, rilevando che il regime speciale comprende anche le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, tra cui la trasmissione di energia elettrica, e che l'orientamento del Consiglio di Stato include, per le sue caratteristiche di complementarietà ed esclusività nella filiera elettrica nazionale, anche l'attività di produzione di energia elettrica, soprattutto da fonte rinnovabile. Ne consegue che il canone è dovuto nella misura minima legislativamente determinata di € 800 annui, senza applicazione delle tariffe più elevate e dei coefficienti provinciali di classificazione delle strade, tipologia e finalità dell'occupazione. Il regolamento è stato quindi ritenuto illegittimo, fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell'amministrazione. La Provincia è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 1, comma 831, l. 27 dicembre 2019, n. 160
per occupazioni direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete
La disposizione, come interpretata autenticamente, assoggetta al regime speciale del canone minimo anche le occupazioni funzionali alle attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215
per occupazioni direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro
La norma ha natura di interpretazione autentica e chiarisce che il regime del canone minimo di € 800 si applica anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il regime speciale previsto dall'art. 1, comma 831, l. n. 160/2019, come interpretato autenticamente dall'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021, si applica alle occupazioni direttamente funzionali all'erogazione di servizi a rete e comprende anche quelle realizzate da imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
- Nella filiera elettrica nazionale, l'attività di produzione di energia elettrica può rientrare nel regime tariffario agevolato del canone unico patrimoniale quando presenti caratteristiche di complementarietà ed esclusività rispetto all'erogazione del servizio pubblico, con particolare rilievo per la produzione da fonti rinnovabili.
- Per le occupazioni rientranti nel regime speciale, il canone unico patrimoniale è dovuto nella misura minima forfetaria di € 800 annui, secondo il criterio di calcolo stabilito dalla legge, senza applicazione di tariffe provinciali più elevate o dei coefficienti relativi alla classificazione delle strade, alla tipologia e alla finalità dell'occupazione.
- Un regolamento provinciale che assoggetti le occupazioni funzionali alla produzione e trasmissione di energia elettrica a tariffe e coefficienti diversi da quelli legislativamente previsti è illegittimo e deve essere annullato, salva la possibilità per l'amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto della disciplina nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →