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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7061/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ceresa: impugnava la condanna per truffa sostenendo che la sua condotta si sarebbe invece estrinsecata nell'uso di un atto falso (art. 489 c.p.), non nella creazione di un'apparenza idonea a indurre in errore al momento della formazione della volontà contrattuale; deduceva altresì vizi nella motivazione circa il momento causale dell'induzione in errore e censurava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.). Pavani: impugnava la condanna per due ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), sostenendo che la condotta era al più ricettazione o autoricettazione (art. 648 c.p.), non comportava operazioni di dissimulazione o di ripulitura e che i trasferimenti/prelievi erano immediati e collegati materialmente alla truffa; censurava inoltre la legittimazione della parte civile e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

La decisione

Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. Per Ceresa la Corte ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e non fondati, osservando che le sentenze di primo e secondo grado formano una doppia conforme e che la motivazione è esaustiva: la consegna di fideiussioni inesistenti e le comunicazioni preparatorie avevano creato un'apparenza ingannevole che aveva indotto la controparte a stipulare il contratto e pagare. I profili di pena sono stati ritenuti motivati correttamente, con adeguata valutazione della gravità del fatto e dei rilievi di personalità, per cui il diniego delle attenuanti generiche è legittimo. Per Pavani la Corte ha dichiarato manifestamente infondati i motivi: ha richiamato la giurisprudenza che riconosce che trasferimenti o prelievi successivi sull'account che riceve proventi illeciti possono integrare il reato di riciclaggio anche se tracciabili; ha inoltre ritenuto infondate le istanze riguardo alla legittimazione della parte civile e al trattamento sanzionatorio. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata come criterio di censura dei motivi di cassazione (lett. b ed e): i ricorsi devono essere specifici; motivi aspecifici o che reiterano questioni già decise sono inammissibili o infondati.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato di truffa: la Corte ha ritenuto che la condotta di consegna di fideiussioni inesistenti e le comunicazioni preparatorie abbiano creato un'apparenza ingannevole idonea a determinare l'errore della vittima e quindi integri gli elementi della truffa.

  • art. 489 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa di Ceresa quale norma alternativa (uso di atto falso); la Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo che la condotta avesse rilevanza anche sul piano dell'inganno e non si esaurisse nel mero utilizzo del documento.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha osservato che, dopo la riforma del 2008, non basta l'incensuratezza; il giudice di merito può legittimamente negarle se prevalgono elementi negativi di personalità o la gravità del fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la dosimetria operata dai giudici di merito, motivata in relazione al profitto conseguito e alla gravità della condotta.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Reato di riciclaggio: la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui il delitto ha forma libera e può essere integrato da trasferimenti, prelievi o spostamenti di denaro che rendono più difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita, anche se le operazioni sono tracciabili.

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: richiamata dalla difesa di Pavani come contestuale qualificazione alternativa; la Corte ha distinto riciclaggio e ricettazione sul piano dell'elemento materiale e soggettivo, ritenendo applicabile il reato di riciclaggio alle condotte di prelievo/bonifico poste in essere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Per integrare la truffa è necessario che l'apparenza ingannevole abbia inciso sulla formazione della volontà della vittima; la consegna di documenti falsi accompagnata da interlocuzioni e bozze può costituire tale apparato ingannevole.
  • L'uso di un atto falso non esclude automaticamente la qualificazione come truffa se lo stesso atto o le relative condotte hanno avuto incidenza sull'altrui scelta contrattuale.
  • Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) ha natura ampia: trasferimenti di denaro tra conti o prelievi successivi a versamenti illeciti possono integrare il reato anche se le operazioni sono tracciabili e anche se non vi è complessa dissimulazione.
  • La distinzione tra riciclaggio e ricettazione riguarda sia l'elemento materiale (idoneità a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza) sia l'elemento soggettivo (dolo generico di ostacolo all'identificazione vs dolo specifico di procurare profitto).
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: ripetere argomentazioni già valutate in grado di merito o proporre deduzioni generiche porta a inammissibilità o rigetto.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis non è sufficiente l'incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; il giudice di merito può negarle se prevalgono elementi negativi della personalità o la gravità del fatto, e tale valutazione è difficile da sindacare in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Le questioni di merito sulla dosimetria della pena e sulla valutazione della personalità sono sottratte al sindacato di legittimità se il giudice di merito ha fornito motivazione coerente e non manifesta illogicità.

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