Cassazione Penale, Sentenza n. 7061/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ceresa: impugnava la condanna per truffa sostenendo che la sua condotta si sarebbe invece estrinsecata nell'uso di un atto falso (art. 489 c.p.), non nella creazione di un'apparenza idonea a indurre in errore al momento della formazione della volontà contrattuale; deduceva altresì vizi nella motivazione circa il momento causale dell'induzione in errore e censurava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.). Pavani: impugnava la condanna per due ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), sostenendo che la condotta era al più ricettazione o autoricettazione (art. 648 c.p.), non comportava operazioni di dissimulazione o di ripulitura e che i trasferimenti/prelievi erano immediati e collegati materialmente alla truffa; censurava inoltre la legittimazione della parte civile e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
La decisione
Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. Per Ceresa la Corte ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e non fondati, osservando che le sentenze di primo e secondo grado formano una doppia conforme e che la motivazione è esaustiva: la consegna di fideiussioni inesistenti e le comunicazioni preparatorie avevano creato un'apparenza ingannevole che aveva indotto la controparte a stipulare il contratto e pagare. I profili di pena sono stati ritenuti motivati correttamente, con adeguata valutazione della gravità del fatto e dei rilievi di personalità, per cui il diniego delle attenuanti generiche è legittimo. Per Pavani la Corte ha dichiarato manifestamente infondati i motivi: ha richiamato la giurisprudenza che riconosce che trasferimenti o prelievi successivi sull'account che riceve proventi illeciti possono integrare il reato di riciclaggio anche se tracciabili; ha inoltre ritenuto infondate le istanze riguardo alla legittimazione della parte civile e al trattamento sanzionatorio. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come criterio di censura dei motivi di cassazione (lett. b ed e): i ricorsi devono essere specifici; motivi aspecifici o che reiterano questioni già decise sono inammissibili o infondati.
art. 640 cod. pen.
Norma del reato di truffa: la Corte ha ritenuto che la condotta di consegna di fideiussioni inesistenti e le comunicazioni preparatorie abbiano creato un'apparenza ingannevole idonea a determinare l'errore della vittima e quindi integri gli elementi della truffa.
art. 489 cod. pen.
Richiamata dalla difesa di Ceresa quale norma alternativa (uso di atto falso); la Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo che la condotta avesse rilevanza anche sul piano dell'inganno e non si esaurisse nel mero utilizzo del documento.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha osservato che, dopo la riforma del 2008, non basta l'incensuratezza; il giudice di merito può legittimamente negarle se prevalgono elementi negativi di personalità o la gravità del fatto.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la dosimetria operata dai giudici di merito, motivata in relazione al profitto conseguito e alla gravità della condotta.
art. 648-bis cod. pen.
Reato di riciclaggio: la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui il delitto ha forma libera e può essere integrato da trasferimenti, prelievi o spostamenti di denaro che rendono più difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita, anche se le operazioni sono tracciabili.
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: richiamata dalla difesa di Pavani come contestuale qualificazione alternativa; la Corte ha distinto riciclaggio e ricettazione sul piano dell'elemento materiale e soggettivo, ritenendo applicabile il reato di riciclaggio alle condotte di prelievo/bonifico poste in essere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Per integrare la truffa è necessario che l'apparenza ingannevole abbia inciso sulla formazione della volontà della vittima; la consegna di documenti falsi accompagnata da interlocuzioni e bozze può costituire tale apparato ingannevole.
- L'uso di un atto falso non esclude automaticamente la qualificazione come truffa se lo stesso atto o le relative condotte hanno avuto incidenza sull'altrui scelta contrattuale.
- Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) ha natura ampia: trasferimenti di denaro tra conti o prelievi successivi a versamenti illeciti possono integrare il reato anche se le operazioni sono tracciabili e anche se non vi è complessa dissimulazione.
- La distinzione tra riciclaggio e ricettazione riguarda sia l'elemento materiale (idoneità a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza) sia l'elemento soggettivo (dolo generico di ostacolo all'identificazione vs dolo specifico di procurare profitto).
- In cassazione i motivi devono essere specifici: ripetere argomentazioni già valutate in grado di merito o proporre deduzioni generiche porta a inammissibilità o rigetto.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis non è sufficiente l'incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; il giudice di merito può negarle se prevalgono elementi negativi della personalità o la gravità del fatto, e tale valutazione è difficile da sindacare in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Le questioni di merito sulla dosimetria della pena e sulla valutazione della personalità sono sottratte al sindacato di legittimità se il giudice di merito ha fornito motivazione coerente e non manifesta illogicità.
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