Cassazione Penale, Sentenza n. 22106/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero contestava la mancata convalida dell'arresto disposta dal Tribunale di Genova, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente individuato il momento dell'arresto. Il PM deduceva che: (i) l'arresto non poteva essere anteriore alla conoscenza delle lesioni subite dagli operatori (quindi non prima delle 11:31 e 12:05 del 21/03/2026); (ii) andava scomputato dal calcolo delle 48 ore il tempo necessario per l'identificazione dell'arrestato privo di documenti e l'uso delle manette come misura di sicurezza durante l'accompagnamento in Questura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale secondo cui l'arresto si è concretizzato nel momento in cui El Malki è stato bloccato, ammanettato e collocato nella vettura di servizio (condizione di completa privazione della libertà personale), certamente prima delle 11:30 del 21/03/2026. Ne è conseguito che la presentazione dell'arrestato all'udienza per la convalida, avvenuta alle 11:52 del 23/03/2026, è stata tardiva oltre il termine di 48 ore previsto dal codice di procedura penale; pertanto la mancata convalida disposta dal Tribunale è corretta. La Corte ha inoltre precisato il principio di diritto secondo cui il tempo necessario all'identificazione può essere scomputato solo se, durante tale periodo, la persona non sia stata posta in una condizione di completa privazione della libertà personale che ecceda il livello di coazione consentito dall'art. 349, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 13
Richiamata a cornice semantica per la nozione di privazione della libertà personale; la tutela della libertà personale è parametro di riferimento per valutare quando si realizza l'arresto
Codice penale, artt. 337 e 583-quater
Reati contestati a carico di El Malki (fatti che hanno determinato l'intervento e l'arresto)
Codice di procedura penale, artt. 383 e 386
Richiamati come riferimenti normativi che evocano la consegna dell'arrestato alla polizia giudiziaria e la regolazione delle attività successive all'arresto
Codice di procedura penale, art. 389
Collegato alla disciplina della immediata liberazione dell'arrestato e alla necessità di valutare tempestività della presentazione per convalida
Codice di procedura penale, art. 349, comma 4
Norma richiamata per distinguere l'accompagnamento finalizzato all'identificazione dalla condizione di completa privazione della libertà: il tempo per l'identificazione può essere scomputato solo se durante l'accompagnamento non si realizza una completa privazione della libertà oltre il limite consentito
Codice di procedura penale, art. 381, comma 4
Prevede l'arresto facoltativo giustificato dalla pericolosità del soggetto; la Corte lo cita per sottolineare che la pericolosità può giustificare l'uso di misure di contenimento, che però, se costituiscono completa privazione, assumono la fisionomia di arresto
Disp. att. c.p.p., art. 121
Richiamata come elemento della cornice normativa relativa alla convalida e agli effetti della privazione della libertà
Disp. att. c.p.p., art. 173
Norma procedurale citata in relazione ai limiti di sintesi del ricorso in cassazione (sintesi del motivo di ricorso)
Massime di principio
- L'arresto in flagranza si considera avvenuto nel momento in cui la persona è effettivamente privata della libertà personale, non al momento della redazione del verbale.
- Il termine di 48 ore per la presentazione dell'arrestato al giudice decorre dalla completa privazione della libertà; va valutato il momento fattuale in cui tale privazione si è concretamente verificata.
- Il tempo impiegato per l'identificazione dell'arrestato può essere scomputato dal calcolo delle 48 ore solo se, durante tale tempo, la persona non è stata posta in una condizione di completa privazione della libertà personale che ecceda il livello di coazione consentito dall'art. 349, comma 4, c.p.p.
- L'uso di manette o altre misure di contenimento, se tali da determinare una completa privazione della libertà, configurano lo stato di arresto ai fini del decorso dei termini processuali.
- In impugnazioni per cassazione relative alla convalida dell'arresto la Corte può sindacare la logica della determinazione del momento di privazione della libertà, ma non sindaca le valutazioni di merito sull'affermazione della responsabilità penale.
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