Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 964/2024 in data 10 dicembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inesecuzione della sentenza n. 964/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza all’amministrazione, non era stato eseguito quanto disposto. Le amministrazioni intimate non si sono costituite e non hanno contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti del giudizio di ottemperanza, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, dell’omesso adempimento documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione da parte delle amministrazioni intimate. Il giudice ha rilevato anche la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero. È stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi provveda.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    Fondano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice diretti a garantire l’attuazione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria della condanna non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o dispositivi derivanti dalla pronuncia.
  • La certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato, unitamente alla documentazione dell’omesso adempimento e alla mancata contestazione dell’amministrazione, è idonea a dimostrare i presupposti dell’azione di ottemperanza.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale a un domicilio digitale dell’amministrazione idoneo a ricevere la notificazione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica comunicazione della parte vittoriosa.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.