Sentenza del 29/12/2017 n. 5676 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Finanziamento soci in conto capitale destinato alla copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale - Qualificazione - Atti propri della società - Imposta di registro -Tassazione in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto che l'utilizzo del finanziamento soci in conto capitale per coprire le perdite e ricostituire il capitale sociale non integri una rinuncia al credito. I versamenti confluiscono infatti nel patrimonio netto della società e sono qualificabili come aumenti del capitale o del patrimonio effettuati mediante conferimento di denaro. Pertanto, si applica l'imposta di registro in misura fissa e non quella proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di un finanziamento soci destinato alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale. Occorreva stabilire se l'operazione costituisse una rinuncia al credito, soggetta a imposta di registro proporzionale, oppure un versamento in conto capitale riconducibile agli atti propri della società, soggetto a imposta fissa.
Norme richiamate
Art. 4, lett. a), punto 5, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La disposizione riguarda gli atti propri delle società, inclusi gli aumenti del capitale o del patrimonio realizzati mediante conferimenti di denaro, ai quali si applica l'imposta di registro in misura fissa.
d.P.R. n. 131/1986
Il testo è richiamato quale disciplina dell'imposta di registro e della relativa tariffa applicabile agli atti societari.
Massime di principio
- Un versamento dei soci destinato alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale, se contabilmente e sostanzialmente destinato a incrementare il patrimonio netto, non equivale normalmente a una rinuncia al credito.
- La qualificazione dell'operazione dipende dalla sua sostanza economica e dalla documentazione societaria e contabile, non soltanto dalla denominazione utilizzata dalle parti.
- Quando il versamento è riconducibile a un aumento del capitale o del patrimonio della società mediante conferimento di denaro, trova applicazione il regime degli atti propri societari, con imposta di registro in misura fissa.
- L'imposta proporzionale può essere giustificata solo se l'operazione realizza effettivamente un trasferimento o una remissione del debito distinto dal conferimento patrimoniale; è quindi essenziale verificare l'eventuale rinuncia espressa al rimborso e la destinazione delle somme.
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