Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2525/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi includere nel Trattamento di Fine Servizio i sei scatti stipendiali di cui all'art.6-bis del D.L. n. 387 del 1987

Giustizia amministrativa202405513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento, nella liquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle relative differenze. L'INPS ha resistito eccependo la decadenza derivante dalla mancata tempestiva presentazione della domanda di pensionamento e la prescrizione del credito, assumendo che il ricorso fosse stato proposto oltre cinque anni dalla cessazione dal servizio. La controversia ha riguardato, in particolare, l'applicabilità del beneficio agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria cessati a domanda, l'eventuale rilevanza decadenziale del termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis e la decorrenza della prescrizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Richiamando la ricostruzione normativa e i principi affermati dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e consenta, alle condizioni previste dalla norma, l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche in caso di collocamento a riposo a domanda. L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della disciplina anteriore che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso; la reviviscenza è istituto eccezionale e non è stata ravvisata una volontà legislativa certa in tal senso. Il richiamo alle forze di polizia comprende la Polizia Penitenziaria, in ragione dell'art. 16 della l. n. 121/1981 e del contesto normativo dell'art. 6-bis. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non comporta decadenza: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sull'acquisizione del beneficio. È stata inoltre respinta l'eccezione di prescrizione, poiché il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio, con salvezza degli effetti delle diffide del novembre 2019 e dell'ottobre 2024. L'INPS è stato condannato a corrispondere la differenza tra il TFS già liquidato e quello spettante, oltre interessi legali dalla data di corresponsione del TFS, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali, alle condizioni previste, anche ai dipendenti delle forze di polizia che chiedano il collocamento in quiescenza; il beneficio rileva anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

  • art. 16 l. n. 121/1981

    La nozione di forze di polizia richiamata dall'art. 6-bis comprende anche il Corpo degli agenti di custodia, oggi Polizia Penitenziaria.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disciplina che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso è stata ritenuta non più vigente a seguito dell'abrogazione della disposizione novellatrice da parte del d.lgs. n. 66/2010, senza reviviscenza della versione originaria.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La disposizione, che aveva integralmente novellato l'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, è stata abrogata dal d.lgs. n. 66/2010; tale abrogazione non ha fatto rivivere la disciplina precedente.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La norma disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita relativo ai sei scatti dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Il termine non è perentorio e la sua inosservanza non determina decadenza dal beneficio; serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo ai sensi del successivo comma 3.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987

    I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda

    Il termine del 30 giugno è funzionale alla decorrenza temporale del collocamento a riposo e costituisce un onere relativo alla tempistica, non una condizione decadenziale.

  • artt. 3 e 81 Cost.

    Il riconoscimento del beneficio secondo il chiaro tenore dell'art. 6-bis non è stato ritenuto contrario ai principi di uguaglianza e di equilibrio di bilancio; la scelta legislativa in materia di prestazioni sociali è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, non dedotta nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel riferirsi alle forze di polizia, comprende anche il personale della Polizia Penitenziaria, sicché il beneficio dei sei scatti stipendiali può rilevare, alle condizioni previste dalla norma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
  • L'abrogazione di una disposizione che aveva novellato una disciplina precedente non determina, di regola, la reviviscenza della versione originaria della disciplina; la reviviscenza costituisce un istituto eccezionale, configurabile solo in presenza di una volontà legislativa certa e inequivocabile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria e la sua inosservanza non comporta la decadenza dal beneficio dei sei scatti, incidendo invece sulla decorrenza del collocamento a riposo.
  • La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla data di cessazione dal servizio, fatti salvi gli effetti interruttivi degli atti di diffida.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferito all'incremento della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita quanto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.