Cassazione Penale, Sentenza n. 17038/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Trento (Sezione per il riesame) che, accogliendo il riesame proposto da Ecobuilding s.r.l., aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo all'escavatore Euromach 18ZT e ne aveva disposto la restituzione a Ecobuilding. La ricorrente (4Machines) lamentava: (i) violazione degli artt. 321 e 322 c.p.p. e carenza di motivazione nella ritenuta qualità di terzo estraneo al reato da parte di Ecobuilding, contestando la prova della buona fede (prezzo inferiore al mercato, pagamento in contanti, fattura non emessa, scrittura privata posteriore alla consegna); (ii) contraddittorietà e illogicità della valutazione del periculum in mora, ritenuto inesistente per l'escavatore ma sussistente per altri beni, evidenziando che la restituzione all'acquirente avrebbe reso impossibile il recupero del bene da parte della ricorrente proprietaria/locatrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione della ricorrente: la persona legittimata a proporre ricorso ex art. 325 c.p.p. è, in mancanza di diverso accertamento irrevocabile, chi è stato effettivamente privato del bene con il sequestro (nella specie Ecobuilding, che deteneva il mezzo al momento del sequestro). In subordine, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo; nel caso di specie non sono emersi tali vizi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione delle spese del presente giudizio in favore di Ecobuilding, per avverbie ragioni normative (art. 592, comma 4, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Individua la persona legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame: la Corte interpreta tale figura come coestensiva della persona alla quale il bene è stato sottratto con il sequestro (colui che aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione).
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione al sequestro; la Corte precisa che l'impugnazione in Cassazione contro provvedimenti cautelari è ammessa per violazione di legge ma nel caso non sussistono vizi di tal genere tali da rendere il ricorso ammissibile.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla motivazione; la Corte non ravvisa nella motivazione del tribunale del riesame un vizio così radicale da giustificare la cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del soccombente; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.
art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che, nei giudizi di impugnazione in materia penale "esclusivamente agli effetti penali", non è consentita la statuizione a favore di una parte privata (terzo interessato) per la rifusione delle spese processuali, salvo che ricorrano gli presupposti dell'azione civile nel processo penale.
art. 541, comma 2 cod. proc. pen. / art. 91 c.p.c.
Riferiti in dottrina e giurisprudenza citata: principi generali di causalità e disoccombenza nelle spese processuali, ma la Corte sottolinea che non possono sovvertire il divieto previsto dall'art. 592, comma 4, c.p.p. in favore di terzi privati in questa sede.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per giustificare l'applicazione di una somma equitativa alla Cassa delle ammende anche in sede di inammissibilità, nel quadro delle facoltà del giudice di stabilire importi equitativi.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame del sequestro preventivo spetta, di norma, a chi è stato privato del bene al momento dell'esecuzione del sequestro; il proprietario o la persona offesa che non era nella disponibilità del bene al momento del sequestro può essere privo di interesse a impugnare in questa sede.
- Se il bene sequestrato è stato restituito ad un terzo che lo deteneva al momento del sequestro, l'originario possessore può perdere l'interesse ad impugnare il riesame (non può ottenere il ripristino della disponibilità) e dovrà valutare strumenti processuali diversi (es. incidente di esecuzione).
- La prova della buona fede dell'acquirente/terzo (titolarità antecedente al sequestro) deve essere documentata in modo solido: scritture anteriori al sequestro, coerenza delle modalità e dei prezzi rispetto al mercato e elementi verificabili (es. controllo matricola), perché elementi anomali (prezzo sottocosto, pagamento in contanti, fatture mancanti o datazione sospetta) possono essere considerati indizi contrari.
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: sono ammesse le impugnazioni per violazione di legge o per vizi motivazionali tanto gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; non è ammessa una semplice riconsiderazione nel merito degli elementi di fatto valutati dal giudice della cautela.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, a giudizio del tribunale, a versare una somma alla Cassa delle ammende; ciò può accadere anche se non si ravvisa una colpa grave nella proposizione del ricorso, con determinazione equitativa della somma.
- Una parte terza ammessa nel procedimento (terzo interessato) non può automaticamente ottenere la condanna della parte soccombente al pagamento delle proprie spese nel giudizio penale di impugnazione, quando la controversia è "esclusivamente agli effetti penali" (limiti imposti dall'art. 592, comma 4, c.p.p.).
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