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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03697/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dirigenti di struttura complessa, qualificati come direttori di distretto territoriale di una azienda sanitaria locale, volta a ottenere il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista per gli incarichi che, pur non denominati direttore di dipartimento, ricomprendano più strutture complesse ai sensi dell'art. 39, comma 9, del CCNL area dirigenza medica 1998-2001. Il giudice d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo che la maggiorazione fosse subordinata alla previsione nell'atto aziendale della complessità strutturale dell'incarico e della relativa graduazione delle funzioni. I ricorrenti hanno proposto due motivi di ricorso: con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 9, e 27 del CCNL e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la direzione di distretto dovesse essere assimilata agli incarichi che ricomprendono più strutture complesse, indipendentemente da un'espressa attribuzione nell'atto aziendale; con il secondo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e delle medesime disposizioni contrattuali, contestando che la mancanza di un atto aziendale potesse escludere la qualificazione dei distretti come aggregazione di più strutture complesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di dirigenza sanitaria, il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione presupponga la previa adozione dell'atto aziendale che disciplini organizzazione, funzionamento e graduazione delle funzioni; la deroga prevista dalla contrattazione collettiva per il responsabile di dipartimento non è estensibile, in via automatica, ai titolari di altri incarichi che ricomprendano più strutture complesse. Poiché nei giudizi di merito era stato accertato che mancava, nel caso concreto, l'atto aziendale che individuasse i distretti come aggregazioni di più strutture complesse, la domanda dei dirigenti non poteva essere accolta. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della ricorrenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 9, CCNL area medica e veterinaria SSN 2000

    "incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse"

    La maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione spetta solo se l'incarico è ricompreso, secondo l'atto aziendale, tra quelli che includono più strutture complesse; la previsione contrattuale non consente di prescindere dall'atto aziendale.

  • art. 27 CCNL area medica e veterinaria SSN 2000

    È richiamato come disposizione che collega l'incarico dirigenziale alla graduazione delle funzioni e al trattamento economico.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dai ricorrenti come criterio ermeneutico del contratto collettivo; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992

    Concorre a fondare il principio secondo cui l'atto aziendale che regola organizzazione e funzionamento delle unità operative è elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per il relativo trattamento economico.

  • artt. 15, 15-bis e 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992

    Sono richiamati per ribadire che l'organizzazione delle unità operative e la graduazione delle funzioni devono risultare da un atto aziendale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente alla Corte di richiamare la motivazione di un precedente conforme senza riprodurla integralmente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale sulla dedotta violazione di legge posta a fondamento di entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di dirigenza sanitaria, il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione richiede normalmente la previa adozione dell'atto aziendale che regola organizzazione, funzionamento e graduazione delle funzioni; senza tale atto, il trattamento economico non può essere riconosciuto solo in base alla complessità in concreto dell'incarico.
  • La clausola contrattuale che prevede una maggiorazione per incarichi che, secondo l'atto aziendale, ricomprendano più strutture complesse va interpretata in modo restrittivo: l'inciso "secondo l'atto aziendale" è essenziale e non meramente descrittivo.
  • La disciplina derogatoria prevista per una specifica figura dirigenziale non è estensibile analogicamente ad altri incarichi solo perché analoghi nella struttura o nella funzione economica.
  • Nei giudizi in materia di retribuzione dirigenziale sanitaria, l'onere di dimostrare i presupposti organizzativi e formali richiesti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di settore grava su chi pretende il trattamento economico invocato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDirigenti
RamiBancario e finanziarioLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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