Cassazione Civile, Sentenza n. 20970/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di sentenze tributarie che avevano confermato avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni per gli anni 2003 e 2004 relativi a una presunta plusvalenza non dichiarata (operazione Mizar, somma contestata circa €13.650.000). Questioni principali: decadenza dei termini di accertamento e raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973; utilizzabilità e valore probatorio di atti e dichiarazioni raccolte nella fase penale (ordinanza cautelare, dichiarazioni dei testi, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.); eventuale nullità per mancanza di autorizzazione all'utilizzo dei dati della Guardia di Finanza; carenza di motivazione degli avvisi; distinzione tra reddito diverso e plusvalenza e relativa imposizione; presunta duplicazione d'imposta; legittimità e quantificazione delle sanzioni. Inoltre il contribuente ha proposto molte eccezioni procedurali (nullità di notifiche, omissione di pronuncia, ultrapetizione). Parte delle contestazioni concernenti le sanzioni è stata poi estinta per adesione del ricorrente alla definizione agevolata (rottamazione cartelle).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del ricorso ritenendoli infondati o inammissibili. Ha confermato la possibilità di applicare il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia per reato tributario anche quando la denuncia non sia materialmente presentata e anche se la notizia di reato emerge successivamente al termine ordinario, nonché la validità probatoria, in sede tributaria, di atti e dichiarazioni raccolti nella fase penale (comprese ordinanze cautelari e sentenze di patteggiamento), fermo restando il necessario apprezzamento di attendibilità. Ha ritenuto che la mancata autorizzazione all'utilizzo di dati penali non invalida automaticamente gli atti tributari. Molti motivi relativi alle sanzioni (secondo, terzo, quarto, dodicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo) sono stati dichiarati soggetti a cessazione della materia del contendere perché il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali per soccombenza. (La sentenza contiene numerosi rigetti e dichiarazioni di inammissibilità; poche questioni risultano considerate parzialmente rilevanti ma, per le sanzioni, la definizione ha reso non procedibili molte doglianze).
Norme richiamate
art. 43 DPR 600/1973
Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari; non è condizionato all'effettiva presentazione della denuncia e costituisce un termine autonomo rispetto ai termini ordinari
art. 57 DPR 633/1972
Analoghe considerazioni al raddoppio dei termini IVA: il terzo comma prevede termini raddoppiati in presenza di obbligo di denuncia per reati tributari
d.l. 223/2006 (art. 37 e commi correlati)
Ha modificato i termini di accertamento prevedendo il raddoppio in presenza di obbligo di denuncia; la giurisprudenza ne interpreta gli effetti ratione temporis evitando retroattive riaperture di termini già estinti
Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011
Chiarisce che i termini raddoppiati non costituiscono una proroga dei termini ordinari ma termini autonomi legittimati dalla condizione oggettiva dell'obbligo di denuncia
art. 331 c.p.p.
Indica l'obbligo di denuncia da parte dell'amministrazione in presenza di reati tributari; la sussistenza dell'obbligo è il presupposto per il raddoppio dei termini
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 4 citato)
la norma stabilisce i limiti quantitativi per la fattispecie della dichiarazione infedele con le soglie di punibilità
La fattispecie penale di dichiarazione infedele può ricorrere in relazione alla plusvalenza contestata, giustificando la qualificazione penale e quindi il raddoppio dei termini
art. 33 DPR 600/1973
Prevede l'autorizzazione per la trasmissione di dati acquisiti dalla Guardia di Finanza; la Corte ha ritenuto che la mancata autorizzazione non incide automaticamente sull'efficacia probatoria degli atti in sede tributaria
art. 7 d.lgs. 546/1992
non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale
Il divieto di prova testimoniale non impedisce l'utilizzo in sede tributaria di dichiarazioni extraprocessuali di terzi come elementi indiziari; tali dichiarazioni hanno valore indiziario e vanno valutate nella loro attendibilità
art. 42 DPR 600/1973
L'avviso di accertamento deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche con sufficiente determinazione per garantire il diritto di difesa; però la funzionalità della motivazione non si confonde con l'istruttoria che spetta al giudizio
art. 127 DPR 917/1986 (TUIR)
Richiamato nella doglianza sulla possibile duplicazione d'imposta; la Corte osserva che non risultava dedotto in modo idoneo nel ricorso introduttivo e quindi la censura è inammissibile
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (definizione agevolata/rottamazione)
L'adesione alla definizione agevolata ha determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento ad alcune doglianze relative alle sanzioni e alla cartella di pagamento
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) costituisce elemento probatorio utilizzabile in sede tributaria e, se il giudice intende escluderne efficacia, deve motivarlo
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento per reati tributari si applica quando sussiste l'obbligo di denuncia; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata e i termini raddoppiati sono autonomi rispetto ai termini ordinari
- Gli atti e le risultanze raccolte nella fase penale (ordinanze cautelari, dichiarazioni, patteggiamento) possono avere efficacia probatoria nel giudizio tributario; la loro utilizzazione richiede valutazione di attendibilità ma non è per principio vietata
- La mancata autorizzazione all'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria di dati della Guardia di Finanza può avere rilievo disciplinare ma non invalida automaticamente l'efficacia probatoria degli elementi acquisiti per finalità fiscali
- Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi non costituiscono prova testimoniale nel processo tributario ma elementi indiziari che il giudice può valutare nella formazione del suo convincimento, pur non potendo di regola fondare la decisione esclusivamente su di esse
- L'avviso di accertamento deve fornire sufficienti presupposti di fatto e ragioni giuridiche per garantire il diritto di difesa; tuttavia la completezza dell'istruttoria è valutata nel giudizio e non è sovrapponibile alla fase motivazionale dell'atto impositivo
- Le questioni relative alla quantificazione dell'imposta o censure nuove non sollevate nel ricorso introduttivo sono inammissibili in sede di cassazione
- L'adesione del contribuente a misure agevolative di definizione (es. rottamazione) può determinare la cessazione della materia del contendere su specifici punti, estinguendo le impugnazioni relative agli importi definiti
- Nel contenzioso tributario è necessario dedurre e argomentare compiutamente i rilievi di diritto e di fatto già in sede di primo atto processuale; omissioni o formulazioni generiche comportano rischi di inammissibilità o rigetto
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