Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22510/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e altre imposte relativo all’anno 2014, emesso a seguito del recupero a tassazione dell’imposta detratta su acquisti di autovetture ritenuti fondati su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, la contribuente aveva acquistato veicoli da un fornitore che svolgeva il ruolo di società-filtro, a sua volta rifornito da società fittizie interposte tra il fornitore estero e il cessionario italiano, con successiva rivendita solo cartolare ai concessionari. La Corte di secondo grado aveva annullato l’atto ritenendo violato il contraddittorio preventivo e comunque provata la buona fede della contribuente, sulla base della congruità dei prezzi rispetto ai listini e dell’assenza di elementi che provassero la partecipazione alla frode. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale era stato invece rispettato, poiché la contribuente aveva presentato osservazioni entro i 60 giorni dalla notifica del PVC e l’accertamento era stato emesso dopo il decorso del termine; 2) violazione degli artt. 2729 c.c. e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, lamentando che il giudice di merito aveva trascurato numerosi indizi offerti dall’Amministrazione sulla fittizietà delle operazioni e aveva erroneamente ritenuto provata la buona fede del cessionario senza adeguata valutazione comparativa delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che il contraddittorio preventivo fosse stato regolarmente instaurato e che il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000 fosse stato rispettato, poiché tra PVC, osservazioni del contribuente e emissione dell’avviso era decorso il termine previsto. Ha inoltre affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito aveva omesso di applicare correttamente i principi sul riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione può dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo tale prova spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l’uso della massima diligenza esigibile. Poiché la sentenza impugnata non aveva valorizzato gli indizi specificamente allegati dall’Ufficio e aveva attribuito rilievo decisivo alla sola congruità dei prezzi e alla mancanza di prova di partecipazione alla frode, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio per l’emissione dell’avviso dopo il PVC è rispettato quando l’atto viene emesso dopo il decorso dei 60 giorni, se il contribuente ha già potuto presentare osservazioni; in tal caso non vi è violazione del contraddittorio preventivo.

  • art. 2729 c.c.

    L’Amministrazione può provare la fittizietà dell’operazione anche mediante presunzioni semplici e il giudice deve valutare gli indizi complessivamente e in concreto.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Consente il recupero dell’IVA sulla base di elementi anche presuntivi; il giudice di merito deve verificare gli indizi di operazioni soggettivamente inesistenti e confrontarli con la prova contraria del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto per la censura di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 60-bis, comma 2, d.P.R. 633/1972

    È richiamato solo nel riepilogo della decisione di merito, ma la relativa censura è stata ritenuta assorbita.

Massime di principio

  • Nelle operazioni IVA soggettivamente inesistenti, l’IVA non è in linea di principio detraibile perché la fattura proviene da un soggetto che non è il reale cedente e non è legittimato alla rivalsa.
  • L’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, dimostrando elementi sintomatici della fittizietà del fornitore e della consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
  • Una volta fornita dall’Ufficio una prova indiziaria idonea, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, acquisendo informazioni sull’effettiva esistenza e operatività del fornitore e sulle modalità concrete del rapporto commerciale.
  • Non basta, per il contribuente, invocare la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la congruità del prezzo rispetto al mercato, se persistono indici gravi, precisi e concordanti di una frode IVA.
  • Il giudice di merito deve esaminare concretamente tutti gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione e confrontarli con la prova contraria del contribuente, senza alterare le regole di riparto dell’onere della prova.
  • Il contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non è violato quando il contribuente ha già potuto presentare osservazioni al PVC e l’avviso di accertamento è emesso solo dopo il decorso del termine dilatorio.
  • rami congelati?
  • rami non determinabile?
  • rami?
  • No

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.