Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00997/2026 del 17/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

I lavoratori avevano agito per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS e la condanna dell'Istituto al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, del trattamento di fine rapporto e delle quote accantonate ma non versate dal datore di lavoro a un fondo di previdenza complementare. La vicenda nasceva da una cessione d'azienda nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria della società cedente. La Corte d'appello aveva negato il diritto invocato ritenendo, da un lato, che la tutela del Fondo presupponesse l'insolvenza del datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto e, dall'altro, che gli accordi derogatori ex art. 47 L. n. 428/1990 non fossero idonei a rendere esigibili i crediti nei confronti del Fondo. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 297/1982, dell'art. 2 e dell'art. 5 d.lgs. n. 80/1992, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 L. n. 428/1990, sostenendo che, in amministrazione straordinaria, la responsabilità dell'acquirente potesse essere esclusa e che il TFR fosse esigibile già alla data del trasferimento; 2) violazione dell'art. 47 L. n. 428/1990 in relazione all'art. 2112 c.c., per avere la sentenza d'appello disconosciuto la legittimità dell'accordo sindacale raggiunto in sede ministeriale; 3) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 80/1992 e dell'art. 2112 c.c., per avere negato la copertura del Fondo per le quote destinate alla previdenza complementare e non versate dal datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi richiamando l'orientamento già consolidato: il Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità e per il TFR opera solo quando il datore di lavoro sia insolvente e tale al momento della cessazione del rapporto; non può essere utilizzato per crediti riferiti a un ex datore di lavoro quando il rapporto sia proseguito con il cessionario. Ha inoltre affermato che il TFR matura progressivamente ma diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto, sicché la prosecuzione alle dipendenze del cessionario esclude il presupposto per l'intervento del Fondo. Gli accordi derogatori all'art. 2112 c.c., anche se stipulati in sede ministeriale, non incidono sul rapporto previdenziale né sono opponibili all'INPS. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il Fondo di garanzia non può erogare direttamente al lavoratore prestazioni dovute a titolo di previdenza complementare; le quote trattenute e non versate restano, fino al versamento al fondo integrativo, crediti di natura retributiva verso il datore di lavoro, ma ciò non consente l'accesso al Fondo nei termini richiesti dai ricorrenti. Le spese sono state compensate per la presenza di recenti arresti chiarificatori della Corte, ed è stato dichiarato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297

    disciplina in modo tassativo i presupposti di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e richiede l'insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto.

  • art. 2 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    richiamato quale fonte della tutela del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità e per i crediti retributivi insoddisfatti, nei limiti della disciplina speciale.

  • art. 5 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    esclude l'erogazione diretta in favore del lavoratore da parte del Fondo di garanzia delle prestazioni dovute a titolo di previdenza complementare.

  • art. 2112 c.c.

    la deroga pattizia alla responsabilità del cessionario regola i rapporti civilistici tra datore cedente, cessionario e lavoratore, ma non incide sulla disciplina imperativa del rapporto previdenziale con l'INPS.

  • art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428

    gli accordi sindacali conclusi in sede ministeriale possono incidere sui rapporti di lavoro nel trasferimento d'azienda, ma non sono opponibili all'INPS ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    citato solo incidentalmente per richiamare una questione rimessa alle Sezioni Unite, senza incidenza sul decidere.

  • art. 368, comma 4, lett. d), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    disposizione sopravvenuta qualificata come innovativa e non applicabile ratione temporis, quindi non utile per interpretare la disciplina previgente.

  • art. 2, comma 8, L. n. 297/1982

    richiamato come limite funzionale del Fondo di garanzia, che non può essere sviato dalla sua causa istituzionale.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia INPS per ultime mensilità e TFR presuppone che il datore di lavoro sia insolvente e che tale insolvenza sia riferibile al soggetto che è datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto; non è sufficiente la sola insolvenza di un precedente cedente se il rapporto sia proseguito con il cessionario.
  • Il TFR, pur maturando progressivamente, diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro; se il rapporto prosegue con il cessionario, manca il presupposto dell'esigibilità necessario per attivare la tutela del Fondo di garanzia.
  • Gli accordi sindacali derogatori stipulati nel trasferimento d'azienda possono regolare la ripartizione dei debiti tra cedente e cessionario, ma non modificano la disciplina imperativa del Fondo di garanzia né sono opponibili all'INPS.
  • Il Fondo di garanzia non può essere utilizzato per ottenere un'erogazione diretta al lavoratore di prestazioni dovute a titolo di previdenza complementare; fino al versamento al fondo integrativo, le somme trattenute mantengono natura retributiva verso il datore di lavoro, ma ciò non basta a far sorgere l'obbligo del Fondo nei termini richiesti dalla norma speciale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire il nucleo decisorio effettivo della sentenza impugnata; motivi che non attaccano la ratio centrale della decisione restano inidonei a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.