Sentenza del 20/06/2018 n. 16204 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Presunzione ex art. 30 della l. n. 724 del 1994 - Contrasto con il principio di proporzionalità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2006, con cui era stato determinato un maggior reddito imponibile applicando la disciplina delle società non operative o di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, dopo il rigetto dell'istanza di interpello disapplicativo. I motivi riguardavano, tra l'altro, il mancato litisconsorzio con tutti i soci, l'illegittimità costituzionale e la sproporzionalità della presunzione di reddito, il difetto di motivazione dell'accertamento, l'omessa pronuncia sulla doppia imposizione e l'asserita irrilevanza fiscale dei beni di cui la società era nuda proprietaria, essendo l'usufrutto attribuito a una socia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto rispettato il contraddittorio perché la società e tutti i soci avevano partecipato al giudizio sul reddito societario; ha escluso l'illegittimità costituzionale e la violazione del principio di proporzionalità, poiché la presunzione di reddito è superabile mediante la prova di oggettive situazioni, anche economiche e di mercato, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso e ha escluso la doppia imposizione, considerando l'operazione di costituzione dell'usufrutto in favore della socia come una modalità interna di ripartizione dei diritti sui beni sociali, non opponibile al fisco quando assume carattere elusivo. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 2.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 724 del 1994, art. 30
Disciplina delle società non operative o di comodo.
Prevede un meccanismo presuntivo di determinazione del reddito minimo, applicabile sulla base di elementi oggettivi e superabile dal contribuente mediante la prova di situazioni oggettive, anche di natura economica o di mercato, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti.
D.L. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006
Ha introdotto modifiche alla disciplina delle società non operative applicabili anche all'anno 2006.
La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della versione modificata della disciplina all'annualità considerata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte dello stesso processo.
Il litisconsorzio necessario è rispettato quando società e tutti i soci partecipano al giudizio relativo al reddito societario, anche se uno dei soci impugna separatamente il proprio accertamento IRPEF.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci.
Il reddito accertato in capo alla società costituisce il presupposto logico e imponibile per la determinazione dei redditi imputati ai soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento.
Per la disciplina delle società di comodo è sufficiente che l'avviso indichi, anche in forma sintetica ma comprensibile, l'assenza delle condizioni oggettive che consentirebbero la disapplicazione.
Legge n. 241 del 1990, art. 3, e legge n. 212 del 2000, art. 7
Obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi e tributari.
La motivazione è adeguata quando consente al contribuente di comprendere la ragione per cui l'amministrazione ha escluso la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina antielusiva.
Costituzione, artt. 3 e 53
Principi di uguaglianza, capacità contributiva e progressività del sistema tributario.
La presunzione legale relativa prevista per le società di comodo non viola tali principi perché ammette la prova contraria e si fonda su elementi oggettivi.
Principio unionale di proporzionalità; CGUE, 13 marzo 2007, causa C-524/04
Una normativa nazionale fondata su elementi oggettivi e verificabili non eccede quanto necessario per prevenire pratiche abusive quando il contribuente può dimostrare, senza oneri eccessivi, le ragioni commerciali dell'operazione.
La disciplina italiana è proporzionata perché consente al contribuente di provare le ragioni economiche o commerciali che hanno impedito il raggiungimento del reddito minimo.
Codice civile, artt. 981, 982 e 984
Disciplina dei diritti e dei frutti spettanti all'usufruttuario.
Le regole civilistiche sull'usufrutto non determinano automaticamente l'attribuzione fiscale del reddito quando, in funzione antielusiva, la situazione sostanziale evidenzia che i beni e la relativa utilità economica restano riferibili alla società e ai suoi soci.
Massime di principio
- La disciplina delle società di comodo introduce una presunzione relativa: il contribuente non deve limitarsi a dimostrare che il reddito effettivo è inferiore, ma deve provare con elementi concreti le ragioni oggettive, anche economiche e di mercato, che hanno impedito di raggiungere il reddito minimo.
- La presunzione è generalmente compatibile con il principio di proporzionalità se si basa su dati verificabili e lascia al contribuente una possibilità effettiva e non eccessivamente onerosa di fornire prova contraria.
- Le operazioni societarie formalmente valide sul piano civilistico, come la costituzione di un usufrutto a favore di un socio, possono essere disconosciute ai fini fiscali se risultano prive di una reale giustificazione economica o finalizzate a sottrarre reddito alla società.
- Ai fini tributari può prevalere la situazione economica sostanziale rispetto alla mera titolarità formale dei diritti, soprattutto nell'ambito dei controlli antielusivi e antiabuso.
- Quando l'accertamento societario incide automaticamente sui redditi dei soci di una società di persone, è opportuno che società e tutti i soci partecipino al giudizio relativo al reddito societario, anche se il socio ha impugnato separatamente il proprio avviso personale.
- Un avviso di accertamento può essere ritenuto adeguatamente motivato anche senza un'analisi dettagliata di ogni argomento del contribuente, purché indichi chiaramente che l'ufficio ha escluso la presenza di condizioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione.
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