Sentenza n. 720/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 247/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per le annualità 2018/2019-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto a ciascuna il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente, per complessivi euro 3.000,00 ciascuna. Deducevano che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Chiedevano quindi l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza, l'an o il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza di condanna, ritenuta passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. L'assenza di contestazioni ministeriali sull'esistenza e sull'ammontare del credito, unitamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni delle ricorrenti, ha confermato l'inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura delle ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni derivanti da provvedimenti giudiziari; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di un provvedimento giudiziario passato in giudicato e ritualmente notificato, l'inerzia dell'amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione attestante il mancato pagamento e l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito consentono di accertare l'inottemperanza al titolo giudiziale.
- In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso di un ulteriore termine assegnato all'amministrazione.
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