Sentenza del 22/12/2017 n. 30813 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione le parti hanno depositato un atto di definizione stragiudiziale, dichiarando di aver risolto transattivamente la controversia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi dei ricorsi, e ha disposto la compensazione integrale delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del rimborso dell'ICI versata per gli anni 2003, 2004 e 2005. Sosteneva che i fabbricati fossero esenti dall'imposta perché funzionali all'attività agricola di coltivazione, raccolta, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci coltivatori diretti. La Commissione tributaria provinciale e, successivamente, quella regionale avevano ritenuto non applicabile l'esenzione, osservando che l'attività agricola non era svolta direttamente dalla cooperativa e che gli immobili appartenevano a categorie catastali diverse dalla D/10. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una definizione transattiva durante il giudizio e viene meno l'interesse alla decisione, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per accordo stragiudiziale non equivale a una pronuncia di accoglimento o rigetto delle pretese nel merito: la questione giuridica sull'esenzione ICI non viene definitivamente risolta dalla sentenza.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia viene definita consensualmente, soprattutto se le parti hanno raggiunto un accordo transattivo.
- In controversie sull'esenzione ICI per immobili utilizzati da cooperative agricole, assumono rilievo sia l'effettivo svolgimento diretto dell'attività agricola sia la destinazione funzionale degli immobili e la loro classificazione catastale; tuttavia, tali profili devono essere valutati alla luce della normativa applicabile al periodo d'imposta e delle caratteristiche concrete dell'attività.
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