Ordinanza n. 2581/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione - del verbale della XIX Sottocommissione esaminatrice di abilitazione alla professione forense – sessione 2025, presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- del 27 gennaio 2026, nella parte in cui ha proceduto alla correzione e valutazione dell’elaborato del Dott. -OMISSIS-, attribuendo il punteggio di 13/30; - della comunicazione in data 01 aprile 2026 dell’esito negativo della prova scritta; - ove occorra, del verbale della riunione plenaria delle sottocommissioni del 13 gennaio 2026, nella parte in cui recepisce i criteri di correzione della Commissione Centrale e stabilisce la sufficienza del solo voto numerico ai fini della motivazione; - ove occorra, del verbale n. -OMISSIS- della Commissione Centrale presso il Ministero della -OMISSIS- del 5 dicembre 2025, con cui sono stati fissati i criteri di valutazione e si è statuito che la valutazione debba essere espressa tramite il solo punteggio numerico, senza obbligo di motivazione per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla rinnovazione della valutazione del proprio elaborato scritto; • ordine all’Amministrazione di disporre il riesame dell’elaborato da parte di una diversa Sottocommissione, in forma anonima, affinché proceda ad una nuova valutazione emendata dai vizi riscontrati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del punteggio di 13/30, e conseguente non ammissione alla prova orale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione esaminatrice che aveva corretto il suo elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione forense, attribuendogli 13/30 e determinandone la non ammissione alla prova orale. Ha inoltre contestato la comunicazione dell'esito negativo, nonché, ove occorrente, gli atti con cui erano stati recepiti i criteri di correzione stabiliti dalla Commissione centrale e previsto che la valutazione fosse motivata dal solo punteggio numerico. Il ricorso era volto alla rinnovazione della valutazione da parte di una diversa sottocommissione, in forma anonima. Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti, poiché ha ritenuto preliminare la questione della competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 15, comma 2, c.p.a., ritenendo rilevante non la sede della sottocommissione che aveva materialmente corretto l'elaborato, qualificata come organo strumentale, ma la sede dell'autorità presso la quale era in corso il procedimento di abilitazione e che sarebbe stata eventualmente competente per lo svolgimento della prova orale e per la successiva abilitazione. Poiché tale autorità ha sede nella circoscrizione del TAR Lazio, sede di Roma, la causa potrà essere riassunta davanti a quel giudice nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Nessuna valutazione è stata compiuta sulla fondatezza delle censure relative alla correzione, al punteggio numerico o all'obbligo di motivazione.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, c.p.a.
il TAR dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma
La controversia deve essere trattata dal TAR territorialmente competente; il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
art. 1 c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale sulle controversie relative a procedure di abilitazione professionale, la sede dell'organo che ha svolto la materiale correzione dell'elaborato non è decisiva quando tale organo abbia natura meramente strumentale; rileva invece la sede dell'autorità presso la quale il procedimento si svolge e che conserva la competenza per le fasi successive della procedura.
- Quando un TAR dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di altro TAR, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
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